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Il sito web che pubblica materiale in violazione del copyright puo essere bloccato!

29/04/2014
Alessandra Delli Ponti

SENTENZA DELLA CORTE UE del 27 marzo 2014 causa C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH  contro Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH,

Mentre in Italia entrava in vigore il Regolamento che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) poteri di vigilanza e di ispezione sui contenuti che violano il diritto d'autore online, la Corte UE si pronunciava sullo stesso tema.
Ma vediamo il caso.
Due società tedesche proprietarie dei diritti di alcuni film si accorgono che gli stessi film potevano essere visti o scaricati senza il loro consenso a partire dal sito Internet “kino.to”.

Su richiesta di queste due società, i giudici austriaci hanno vietato al fornitore di accesso ad Internet stabilito in Austria, di fornire ai suoi abbonati l’accesso a tale sito. Il fornitore ritenendo che tale blocco fosse illegittimo ha adito al Giudice austriaco. Questa ultimo ha fatto ricorso alla Corte UE per richiedere delucidazioni sulla corretta interpretazione della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Della sentenza della Corte con cui è stato dichiarato legittimo il blocco, si segnalano i seguenti passaggi.
Secondo la Corte la direttiva non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d’autore e l’intermediario nei confronti del quale può essere emessa un’ingiunzione. Non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d’accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito Internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l’obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi.

La Corte rileva che nell’ambito di una tale ingiunzione, i diritti d’autore e i diritti connessi (che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale) sono in conflitto principalmente con la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) nonché con la libertà d’informazione degli utenti di Internet. Orbene, quando diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione del diritto dell’Unione e del proprio diritto nazionale tale da garantire un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali.

Per quanto riguarda più specificamente il diritto alla libertà d’impresa del fornitore di accesso ad Internet, la Corte ritiene che non risulta che l'ingiunzione pregiudichi la sostanza stessa di tale diritto, poiché, da un lato, essa lascia al suo destinatario l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che esso può scegliere di adottare le misure che più si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell’esercizio della propria attività, e, dall’altro, essa gli consente di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli.