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Il principio di equivalenza trova applicazione anche se non espressamente richiamato negli atti di gara
T.A.R. Bari, Sez. III, 2/10/2024, nr. 1032
ll principio di equivalenza, come delineato nel D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), consente agli operatori economici di proporre soluzioni alternative che, pur non conformi alle specifiche tecniche dettagliate nei documenti di gara, soddisfano in modo equivalente le esigenze funzionali dell'amministrazione.
La questione sull’equivalenza è stata recentemente analizzata dal T.A.R. Bari a seguito dell’impugnazione di un provvedimento d’esclusione che una ASL aveva comminato ai danni di un operatore economico. La gara riguardava la fornitura di materiale di consumo da utilizzare nell’ambito di una apparecchiatura medica e richiedeva la lex specialis che tale materiale fosse “originale”.
La società esclusa, quindi, contestava la decisione dell'ASL sostenendo che il principio di equivalenza non era stato rispettato e ritenendo che il requisito di fornitura di materiali originali fosse eccessivo e non giustificato.
Il T.A.R. ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando l'importanza del principio di equivalenza nelle gare pubbliche. Secondo il T.A.R., l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la cd. conformità funzionale del prodotto offerto e non limitarsi a esigere l'originalità del materiale, a meno che non vi fossero ragioni specifiche e motivate.
Il principio di equivalenza deve dunque permettere l’ammissione di prodotti non originali purché funzionalmente idonei a svolgere lo stesso scopo. Nel caso in esame, il TAR ha sottolineato che l’ASL non aveva fornito una giustificazione adeguata per richiedere esclusivamente materiali originali, omettendo di valutare l'idoneità funzionale del prodotto alternativo proposto dalla concorrente.
Da quanto sopra si evincono alcuni punti fermi:
- Le S.A. devono valutare le proposte alternative: ovvero considerare la conformità funzionale dei prodotti o servizi offerti, senza limitarsi a un requisito formale di originalità o specificità.
- Devono motivare l’esclusione di soluzioni equivalenti: qualora l’amministrazione decida di limitare l’ammissione a prodotti originali o specifici, deve fornire una giustificazione precisa e adeguata nei documenti di gara, dimostrando che solo l’originale possa garantire le performance richieste.
- Devono applicare l’equivalenza in modo inclusivo: anche in assenza di un'esplicita menzione di equivalenza nei documenti di gara, il principio va comunque rispettato come un elemento immanente della normativa sugli appalti, come confermato dalla giurisprudenza.
Il D.Lgs. 36/2023 punta sicuramente a semplificare le procedure e promuovere la concorrenza. Pertanto, il principio di equivalenza, come previsto nel nuovo codice, non è solo uno strumento per ampliare la platea di fornitori ma anche per garantire una gestione più efficiente e flessibile degli appalti, incoraggiando la partecipazione di operatori che possono proporre soluzioni più economiche o innovative.