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IL LAVORATORE CHE ABBANDONA IL POSTO PRIMA DEL FINE-TURNO PUO ESSERE LICENZIATO.

13/05/2013

CASS. CIV. SEZ. LAV. 11/12/2012 N°2272

Un vigilante impugnava il licenziamento comminatogli dalla propria datrice di lavoro, la quale gli contestava di aver abbandonato il proprio posto di lavoro mezz'ora prima del fine-turno nonché, per (ben) due mesi, di aver ritardato l'inizio del turno di 15 minuti. Confermato il licenziamento in primo grado, la Corte d'Appello riformava la pronuncia per ragioni procedurali, che, a sua volta, veniva impugnata e, nel rinviare nuovamente al giudice del gravame, la Suprema Corte di Cassazione coglieva l'occasione per enunciare un principio importante. Stabilivano infatti i magistrati che, anche laddove l'abbandono del posto di lavoro avvenga (per una sola volta) prima dell'orario consentito e che detta uscita “anticipata” sia – in termini di minuti – sostanzialmente apprezzabile, il disvalore della condotta del lavoratore non può considerarsi “di poco conto”, in quanto il lavoratore che omette di rispettare l'orario prestabilito mina irreparabilmente il rapporto di fiducia dell'azienda nei suoi confronti. Pertanto tale azione risulta, già di per sé, sufficientemente grave ed idonea a fondare un licenziamento per giusta causa. Va rilevato, per completezza, come nel caso di specie il lavoratore risultasse adibito ad un servizio di vigilanza, circostanza che ben rileva per capire come la condotta punita sia stata ritenuta grave, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo. Posto infatti come l'attività e le mansioni del dipendente erano (appunto) quelle di controllo e vigilanza di un determinato luogo per un determinato lasso temporale, l'assenza dal posto di lavoro del lavoratore medesimo equivale ad una mancata prestazione del suo datore di lavoro nei confronti del proprio committente, con tutte le possibili conseguenze del caso. Per tale motivo, quindi, l'uscita anzitempo del lavoratore non poteva che risultare tale da giustificare, nel caso in questione e pure per una sola volta, il licenziamento per il venir meno del rapporto di fiducia che l'azienda deve nutrire nei suoi confronti. Non sussistendo infatti la correttezza del collaboratore sulle questioni di orario, come poteva sostenersi, in ambiti ancora più specifici, che il lavoratore sarebbe stato “fedele” al proprio datore di lavoro? Fermo quanto sopra dunque, ed in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale che si è venuto via via affermando sul punto, è possibile oggi affermare come in termini di attenzione all'orario di ingresso/uscita delle maestranze, è specifico compito dei lavoratori attenersi scrupolosamente a quelli forniti dal datore di lavoro in quanto in difetto, - come insegna la Suprema Corte con la pronuncia in parola - la sanzione può anche essere di natura espulsiva.