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IL DIRITTO D’ACCESSO E' SUPERIORE ALLA RISERVATEZZA E LA SOCIETA’ CHE SUBISCE L’ACCESSO PUO’ SEMPRE DINIEGARLO, DOVENDO IN OGNI MODO ESSERE LA P.A. A CONCEDERLO O MENO
[T.A.R. Bologna, I°, 7/1/2010, n. 6]
Il diritto di accesso di una societa concorrente alla documentazione di gara di un altra concorrente, se la richiedente ha valido motivo d'accedervi per la tutela dei propri diritti, dev'essere sempre riconosciuto - anche relativamente all'offerta tecnica - e l'eventuale diniego opposto dalla societa "acceduta" non solo dev'essere suffragato da validi elementi di prova (non risultando sufficienti semplici asserzioni di presunte violazioni di principi di segretezza ecc.) ma altresi, anche in presenza di un motivato diniego, cio non esime la stazione appaltante dall'obbligo di puntuale e preciso sindacato di valutazione sulle ragioni dell'accesso dell'una e su quelle della riservatezza dell'altra, al fine di stabilire quali di dette ragioni siano destinate a prevalere nel caso in questione.