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Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa?

22/06/2021
Laura Asti
David Vaccarella

Cass. pen. Sez. IV, Sent., 25-01-2019, n. 13399

Per rispondere a tale domanda, viene in soccorso un’importante pronuncia della quarta sezione della Corte di Cassazione, che riordina e circoscrive i confini delle due fattispecie criminose.

Al fine di fornire un contributo più adeguato, è opportuno dapprima analizzare detti reati.

Il delitto di truffa viene punito dall’art. 640 c.p. che stabilisce

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032."

Nella prassi, tale fattispecie subisce un’interpretazione spesso a maglie larghe. Infatti, la giurisprudenza ha incluso nelle definizioni di artifizi e raggiri qualunque simulazione o dissimulazione che possa concretamente indurre un soggetto in errore, causandone una perdita patrimoniale.

La fattispecie mira a tutelare il patrimonio della vittima e la possibilità di disporne liberamente.

Invece, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale si rinviene all’art. 216, comma 1, lett. 1, della legge fallimentare che stabilisce

            “È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

  1.  ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”.

La ratio della norma è quella di tutelare il patrimonio dei creditori sociali che, a causa delle condotte del fallito, potrebbero rischiare di perdere le proprie garanzie patrimoniali.

Si può evidenziare fin da subito la loro diversità strutturale: la truffa determina un danno al soggetto passivo, mentre la bancarotta fraudolenta si configura indipendentemente dalla realizzazione del danno in capo ai creditori sociali.

Pertanto, di primo acchito, potrebbe ritenersi che la fattispecie di truffa possa assorbire quella di bancarotta fraudolenta quando, ad esempio, l’imprenditore dovesse distrarre delle somme coincidenti con il profitto di una truffa.

Tale argomentazione è stata utilizzata dal Tribunale del Riesame di Venezia in un caso in cui all’imputato erano stati contestati molteplici  episodi di truffa in danno di diverse banche, che avevano erogato dei finanziamenti nei confronti di alcune società facenti capo a detto imprenditore, poi fallite. Le somme ottenute venivano poi da quest’ultimo sottratte dal patrimonio sociale.

Chiamata a decidere sul caso concreto, la Suprema Corte ha completamente disatteso le deduzioni fatte dal Tribunale della Libertà di Venezia.

Gli Ermellini hanno dapprima precisato che la condotta di distrazione dei beni dell’imprenditore, punita nel reato di bancarotta fraudolenta e quella di acquisizione di beni illeciti, punita nel reato di truffa si pongono su un piano cronologicamente distinto e progressivo nonché logicamente (con)sequenziale, precludendo, in tal guisa la unitaria riconduzione della fattispecie all’idem factum”.

Infatti, l’acquisizione di beni illeciti avviene in un  momento anteriore rispetto alla loro distrazione.

A tal proposito, non rilevano le modalità attraverso cui i beni siano pervenuti alla società, in quanto il reato di bancarotta fraudolenta punisce la distrazione dei beni (anche se illecitamente ottenuti) che fanno parte della disponibilità del patrimonio sociale.

I giudici di Piazza Cavour hanno inoltre rammentato la differenza delle condotte materiali delle due fattispecie prese in esame in quanto “l’impresa criminale finalizzata alla realizzazione di truffe si esaurisce con l’acquisizione dei beni al patrimonio dell’impresa decotta, mentre la distrazione degli stessi beni, suscettibile di integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale [..] è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere.

In conclusione, la giurisprudenza, nel rispondere al quesito odierno, è stata perentoria: i reati di bancarotta fraudolenta e di truffa possono concorrere.

In particolare, la truffa avente ad oggetto l’erogazione di finanziamenti da parte di istituti di credito determinati dalla falsificazione di documenti non può in alcun modo impedire anche la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta, dal momento in cui l’imprenditore fallito distrae dette somme allo scopo di recare un danno ai creditori.