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Il D.LGS. 231/2001 si applica anche agli studi professionali

20/02/2012
Alessandra Delli Ponti

Cassazione Civile, II sez. Pen, n. 4703/2012

Con la sentenza n. 4703/2012 la Corte di Cassazione, II sezione penale, ha aperto un nuovo fronte all'applicabilita del D.Lgs. 231/2001.

La Suprema Corte ha infatti confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina, che ha comminato ad una societa tra professionisti, nello specifico odontoiatri, la misura cautelare dell'interdizione dell'esercizio dell'attivita di ambulatorio per un anno, in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 231/2001.

La pronuncia assume una particolare importanza.

Per la prima volta la giurisprudenza affronta il tema dell'applicabilita del D.Lsg. 231/2001 ad uno studio professionale, se pur organizzato in forma societaria.

Nel momento in cui i professionisti decideranno di costituirsi in societa, - si ricorda a tal proposito che con la "legge di stabilita" (legge 12/11/2011 n. 183) e stato particolarmente incentivato il ricorso alla costituzione di societa tra professionisti, con l'ingresso anche di soci di capitale -, dovranno tener conto anche dei rischi e delle conseguenze previste dal D.Lsg. 231/2001.

Cio e tanto piu vero se si prosegue nell'analisi della sentenza della Corte di Cassazione.

Gli ermellini hanno infatti confermato la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita per un anno; trattandosi di un ambulatorio odontoiatrico la gravita della sanzione e particolarmente evidente, comportando, con ragionevole certezza, la chiusura dell'attivita per un cosi lungo periodo la perdita della clientela acquisita e quindi l'estrema difficolta di una futura riapertura.

La sentenza della Corte di Cassazione in esame e incisiva anche sotto un altro aspetto; l'art. 13 del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'applicabilita delle misura interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entita, oppure, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Nel caso specifico e stata la sola reiterazione dell'illecito a giustificare la comminatoria della misura interdittiva, non essendo state acquisite prima della chiusura delle indagini prove sufficienti relative al profitto conseguito dalla societa.

Si aprono dunque con questa stringata pronuncia della Cassazione nuove frontiere sia relativamente ai presupposti per l'applicazione delle misure interdittive, sia soprattutto relativamente a coloro cui il D.Lgs. 231/2001 puo essere applicato; sotto quest'ultimo aspetto si sta assistendo ad un costante allargamento dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili.

Ne consegue che l'adozione di un modello 231 diventa sempre piu necessaria, quasi obbligatoria, per i soggetti che svolgono un'attivita di impresa, intesa nella sua accezione piu ampia.