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I “controlli ufficiali” in dogana: merci a rischio e sanzioni per gli operatori
Il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina i c.d. “controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di primo ingresso” che consistono in procedure doganali finalizzate a regolamentare l’importazione nell’Unione Europea di alcune merci soggetti a restrizioni. In particolare, tali “controlli ufficiali” comportano il rispetto di diversi e più rigorosi requisiti rispetto alle ordinarie procedure di importazione e, in caso di inosservanza, prevedono diverse tipologie di sanzioni di natura interdittiva e pecuniaria in capo agli operatori economici coinvolti.
Tutti gli operatori e gli importatori, quando importano merci, dovrebbero prestare particolare attenzione alla possibilità che le merci in questione siano assoggettate ai “controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri” disciplinati dal Regol. (UE) 2017/635 e da successi Regolamenti esecutivi emanati dalla Commissione europea.
Onde evitare di incorrere in procedure di blocco della merce, e, nei casi peggiori, subire sanzioni amministrative interdittive e pecuniarie, l’importatore dovrebbe valutare attentamente se la merce che intende importare è sottoposta ai controlli ufficiali e, in caso di esito positivo, individuare le diverse regole procedurali applicabili e il posto di controllo frontaliero competente.
Posta la complessità che gli operatori incontrano nel riscontrare queste domande, si è deciso di scrivere un articolo per proporre una breve panoramica dei controlli ufficiali, comprendere il processo di verifica e adottare misure preventive che assicurino il regolare ingresso dei i prodotti all’interno dell’Unione Europea.
Le merci sottoposte ai controlli
Il momento d’ingresso delle merci provenienti da paesi extra-UE nel territorio unionale si caratterizza per essere una fase cruciale soggetta a rigorosi controlli doganali condotti dalle autorità competenti al fine di assicurare una circolazione conforme alle normative, tale da garantire alti standard di sicurezza e qualità.
Tra i molteplici controlli doganali esistenti, assumono particolare rilevanza i c.d. "controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliero", che si applicano alle merci descritte nell’art. 47 e, in particolare, agli:
- Animali;
- Prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale;
- Piante, prodotti vegetali e altri oggetti stabiliti a norma dell’art. 72, p. 1 e dell’art. 74., p.1., del Regolamento (UE) 2016/2021;
- Merci provenienti da alcuni paesi terzi che la Commissione Europea, con regolamenti esecutivi, ritiene doversi sottoporre a tali controlli a causa di un rischio noto o emergente registrato per questa tipologia di merci;
- Animali e merci oggetto di misure emergenziali disposte in conformità alla normativa unionale (cfr. Regolamento (CE) n. 178/2022, Regolamento (CE) 2016/429, o Regolamento (UE) 2016/2031)
- Animali e merci per i quali l’Unione ha ritenuto doversi applicare tale regime restrittivo ai sensi degli artt. 126 e 128 o dell’art. 1, p. 2, del citato Regolamento (UE) 2017/625;
- Ulteriori categorie di merci che la Commissione ritiene possano generare un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente
A ben guardare, una precisa individuazione dei prodotti sottoposti a tali accertamenti non è sempre agevole per i singoli operatori economici per due motivi: da un lato, la trasversalità di tali diverse categorie di merce è tale da poter interessare potenzialmente operatori economici che commercializzano prodotti in settori molto diversi tra loro; dall’altro lato, tale elenco è in continua evoluzione in quanto la Commissione europea aggiorna tramite regolamenti d’esecuzione la “lista” delle merci e prodotti da controllare (tenendo in debita considerazione, tra l’altro, il Paese terzo di provenienza).
Tuttavia, gli esportatori e gli importatori interessati a valutare se sono sottoposti a tali tipologie di controlli, possono verificarlo collegandosi al sito della Agenzia delle Dogane attraverso l’indicazione dei codici di nomenclatura combinata che intendono dichiarare in dogana al momento dell’importazione.
L’iter dei controlli ufficiali: documentale, d’identità e fisico
Le merci soggette ai controlli ufficiali affrontano un’articolata procedura che si compone di tre fasi, la prima “obbligatoria”, seconda e terza “eventuali” a seconda del rischio presentato dalla merce: la fase dei controlli documentali, la fase dei controlli di identità ed infine quella dei controlli fisici. È infatti lo stesso art. 54 Regol. (UE) 2017/625 a prevedere che tutte le merci soggette a controlli ufficiali:
“sono sottoposte a controlli di identità e a controlli fisici con una frequenza che dipende dal rischio …”
Ne consegue che, oltre il superamento degli eventuali controlli d’identità e fisici, il fondamentale passo che l’operatore economico deve compiere per superare i controlli ufficiali è quello di disporre e mettere a disposizione delle autorità competenti, già al momento del primo ingresso nel territorio dell’Unione, tutti i certificati o documenti ufficiali necessari, presentati sia in formato cartaceo che in equivalente elettronico.
Tali documenti variano a seconda della normativa specifica applicabile alla tipologia di merce, di conseguenza anche i requisiti documentali da soddisfare ai fini del superamento del controllo si differenziano caso per caso. Inoltre, le prescrizioni documentali potrebbero trovate fondamento tanto nelle singole norme di settore previste dalle pertinenti discipline di legislazione di prodotto, quanto , in alcune circostanze, nei singoli Regolamenti esecutivi emanati dalla Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625.
A titolo meramente esemplificativo la documentazione da presentare potrebbe essere la seguente:
- Documento sanitario comune d’entrata (DSCE) previsto dall’art. 56, Regol. UE 2017/625
- Etichette, istruzioni per l’uso e documenti corredati al prodotto, come previsto da eventuali normative di settore
- se del caso, test di laboratorio
- se del caso, certificato ufficiale eventualmente previsti da Regolamenti esecutivi della Commissione Europea
- Documenti di natura commerciale (Fatture, DDT ecc.)
In virtù di quanto appena chiarito, si ribadisce come potrebbe essere utile per gli operatori collegarsi al sito dell’Agenzia delle dogane per verificare l’ambito normativo applicabile e, di conseguenza, quali siano gli atti, i certificati e documenti richiesti per un controllo documentale dal riscontro positivo.
Solo e soltanto in caso di esito positivo della fase di controllo documentale, l’autorità competente potrà procedere con gli ulteriori passaggi della procedura (controlli di identità e fisici), i quali verranno eventualmente sostenuti in base al livello di rischio specifico attribuito dalla Commissione europea a ciascuna tipologia di merce. Pacifico, infine, che sarà sufficiente l’esito negativo dei soli controlli documentali per negare all’operatore il rilascio del nulla osta per l'ingresso e la circolazione delle merci tra gli Stati membri.
I “Posti di controllo frontalieri di primo ingresso”
Infine, si pone l’accento su quanto già accennato in precedenza relativamente alla necessità che i controlli ufficiali vengano svolti nei “posti di controllo frontalieri”.
Tale disposizione è di fondamentale importanza e non può essere considerata come un mero dettaglio accessorio in quanto non tutti gli uffici doganali presenti nel territorio dell'Unione Europea sono autorizzati a effettuare i controlli ufficiali in qualità di “punto di primo ingresso nell’Unione Europea”.
I Posti di controllo frontalieri sono i soli uffici doganali europei ufficialmente designati dai rispettivi Stati membri, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (UE) 2017/625, in virtù della sussistenza di certificati requisiti a garanzia dello svolgimento di tale specifica categoria di controlli (in Italia tale designazione è regolata dall’art. 4 del D.lgs. 24/2021).
Ne consegue che l’operatore economico dovrà assicurarsi che:
- l’ufficio doganale di riferimento sia stato autorizzato dal proprio Stato membro a svolgere i controlli ufficiali;
- il posto di controllo frontaliero sia quello di primo ingresso come stabilito dall’art. 47 del Regolamento (UE) 2017/7625.
Ciò implica che la merce dovrà essere formalmente importata nel primo punto di controllo frontaliero e, quindi, nel primo Stato membro di transito.
Come già precedentemente rilevato, anche in questo caso la disciplina generale è derogabile ad opera dei Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea che possono modificare l’ufficio doganale competente, o alcune procedure svolte dallo stesso.
Pertanto, l'arrivo di una partita di merci sottoposta a controlli presso un'autorità doganale diversa e successiva rispetto a quella di primo ingresso e/o al contempo inidonea a sostenere i controlli ufficiali, comporterebbe un automatico divieto di sdoganamento.
Conseguenze e sanzioni
Risulta quindi evidente l'importanza di prestare la massima attenzione ai controlli ufficiali e, nello specifico, ai prodotti destinati ad esservi sottoposti.
Ciò anche per le evidenti conseguenze negative che possono verificarsi in capo all’esportatore e importatore coinvolti nell’importazione della merce, tra le quali:
- divieto di immissione in commercio e, in alternativa, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento (UE) 2017/625, distruzione della merce o il rinvio della partita al di fuori dell’Unione Europea, oppure il ripristino (laddove possibile) della conformità, con aggravio di spese e possibile perdita del prezzo derivante dall’acquisto e/o dalla vendita della merce;
- notifica alla Commissione Europea del divieto di ingresso della merce, con possibili ripercussioni sui controlli delle merci successive ai sensi del citato art. 66 del Regolamento (UE) 2017/625;
- irrogazione sanzioni interdittive volte alla sospensione e/o cessazione delle attività ai sensi dell’art. 138 Regol. (UE) 2017/625
- irrogazione ai sensi del D.lgs. 24/2021 di una sanzione pecuniaria da € 7.750 a € 46.485 per ciascuna partita (per omesso svolgimento dei controlli veterinari), da € 5.165 a 988 per ciascuna partita (per violazione prescrizioni riguardanti il transito), da € 7.750 a € 46.485 per ciascuna partita (in caso di mancata osservanza delle condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale), da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita (violazione delle prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero).
Peraltro, sono sottoposti a sanzione pecuniaria da euro 517 a euro 3.100 anche gli “operatori responsabili” della partita e, quindi – astrattamente - anche gli spedizionieri incaricati di eseguire le notifiche richieste per legge dall’art. 2, c. 1 e 4, D.lgs. 24/2021.