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GDPR e Brexit: verso una regolamentazione dei flussi di dati verso il Regno Unito
È della scorsa settimana la notizia che la Commissione ha avviato il processo di adozione di due decisioni di adeguatezza per i trasferimenti di dati personali nel Regno Unito post-Brexit, una ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati e l'altra per la Direttiva (UE) 2016/680.
La pubblicazione dei progetti di decisione è l'inizio di un processo verso la loro adozione. Ciò comporta l'ottenimento di un parere dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il via libera da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE. Una volta completata questa procedura, la Commissione potrebbe procedere all'adozione delle due decisioni di adeguatezza.
Ma cosa significa una decisione di adeguatezza?
Una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea è una ufficiale attestazione che un paese terzo, suo territorio, settore o internazionali organizzazione offre un livello di protezione dei dati che è equivalente a quello previsto all'interno dell'UE. Attraverso una decisione di adeguatezza è possibile il trasferimento transfrontaliero di dati dall'UE a un paese terzo senza la necessità di ulteriori garanzie o autorizzazione da parte di un'autorità di controllo.
La decisione di adeguatezza del Regno Unito sostituirà la soluzione temporanea attualmente in vigore, concordata nell'ambito dell'accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito, che consente il trasferimento continuo dei dati personali dall'UE al Regno Unito post-Brexit fino al 30 giugno 2021. Il governo del Regno Unito ha indicato che intende accettare la decisione di adeguatezza della Commissione europea prima della fine del periodo di transizione, garantendo la continua libera circolazione dei dati.
Per molte organizzazioni questa decisione verrà vissuta come un sollievo, in particolare quelle che si basano sul trasferimento regolare di dati personali come la salute, la finanziaria, settori e tecnologici. I trasferimenti di dati possono continuare senza dover fare affidamento su meccanismi di trasferimento alternativi e garanzie che appesantiscono gli scambi e le attività commerciali.