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GARE TELEMATICHE e deroga all'obbligo di pubblicita delle sedute di gara
Cons.Stato, V°, 29/10/2014, 5377
Cons.Stato, III°, 5/12/2014, 6018
Il Consiglio di Stato, con le sentenze in commento, conferma l'assunto secondo cui, nel caso di procedure telematiche, l'apertura delle buste può avvenire anche in sede riservata.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, le gare telematiche, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente (dotato di specifiche password “personali”) nonché assicurare l'immodificabilità delle offerte, permettono di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara, ragion per cui è possibile derogare al principio di pubblicità – ovvero l'obbligo d'apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche) in seduta pubblica - in quanto il dispositivo elettronico consente, di per sé, il rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità come obbligatoriamente previsti in tutte le procedure concorsuali d'appalto.
Per questo trova giustificazione, in questa particolare tipologie di procedure, quanto disposto dall'art. 85, comma 7, Codice dei Contratti, che ammette l'apertura delle buste in sede riservata.
Così nei casi di specie, essendosi le operazioni di gara svolte in sedute non pubbliche, ma contestate dette modalità dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha invece confermato, proprio in quanto procedure telematiche, che l'utilizzo dello strumento informatico consente la particolare deroga all'obbligo di pubblicità, riconoscendo quindi pena validità anche alle sedute svolte in sede riservata.