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GARE ED ESECUZIONE: La differenza fra FATTURATO GENERICO e SPECIFICO (solo questo e strettamente connesso all'oggetto di gara)

13/11/2014

Cons.St. III°, 10/11/2014, n. 5507

L'art. 41 del Codice appalti, comma 1° lett. c), prevede che la P.A. appaltante possa chiedere ai concorrenti un “fatturato globale” dell'impresa nonché uno specifico “relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara”, entrambi relativi all'ultimo triennio prima dell'indizione della procedura.

Ciò significa che mentre il fatturato “globale” attiene alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria del concorrente in termini generali, quello “specifico” diversamente deve dimostrare come il medesimo abbia svolto servizi o fornito beni propri di quello specifico settore cui attiene l'oggetto della gara.

Tant'è che detto fatturato “specifico” si avvicina molto ad un requisito tecnico, quasi fosse la “summa” di quanto previsto dal successivo art. 42, ove si chiede
“l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari [.] delle principali forniture [.] negli ultimi tre anni”.

Proprio sulla differenza fra fatturato generico e specifico è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, in cui viene precisato come il “settore oggetto di gara” debba correttamente riferirsi al “solo” fatturato specifico.  

Un'Amministrazione indiceva una gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, meccanica ed elettronica, nonchè per gli interventi sulla carrozzeria e su una particolare dotazione interna degli automezzi in uso dalla P.A. appaltante e, tra i requisiti di partecipazione, era richiesto il possesso di un fatturato globale nel triennio precedente pari a 5 volte l'importo di gara nonché un fatturato specifico, sempre nel precedente triennio, pari all'importo di gara medesima.

Delle due concorrenti in gara una veniva però esclusa in quanto priva del fatturato relativo ad interventi, nel triennio 2009-2011, specificamente relativi alla particolare dotazione interna degli automezzi, per cui detta società impugnava la propria esclusione ma il TAR le dava torto, sostenendo come la generica dimostrazione di un fatturato relativo alla (sola) manutenzione ordinaria e straordinaria non soddisfaceva compiutamente il requisito richiesto in gara in quanto, in caso contrario, non sussisterebbe alcuna differenza fra il fatturato generico e quello specifico.

Interposto appello, il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la sentenza di 1° grado  argomentando come, sebbene gli automezzi di cui era dotata la P.A. presentassero caratteristiche che li accomunavano agli altri automezzi, ciònondimeno possedevano anche peculiarità che invece li differenziano sostanzialmente dagli altri autoveicoli, tra cui certamente la carrozzeria, l'impianto elettrico ma, soprattutto, quella particolare dotazione interna (di cui sopra) e, stante quindi dette peculiarità, era allora legittimo che la P.A. appaltante richiedesse una pregressa esperienza nel campo della sua specifica manutenzione ordinaria e straordinaria, che non si rinviene affatto in tutti i soggetti che svolgono servizi di manutenzione su automezzi “generici”. 

Il Consiglio di Stato ha dunque confermato la distinzione fra fatturato generico e specifico e ne ha connotato la diversità proprio in ragione della diretta correlazione che il fatturato specifico deve avere rispetto allo specifico oggetto della gara che, qualora sia rappresentato da piu' beni o servizi, dev'essere allora congruamente dimostrato per ciascuno di detti, in modo da consentire alla P.A. di sottoscrivere un contratto con un soggetto effettivamente dotato di un'esperienza sui ogni singolo aspetto del servizio e/o fornitura dedotto di gara.