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Accesso cartella clinica del defunto
Ove sussista un interesse proprio o ragioni familiari meritevoli di protezione, la cartella clinica di un paziente defunto deve essere accessibile ai suoi familiari.
In questo senso ha statuito il Garante per la Privacy con il provvedimento 25 settembre 2008 relativamente al caso di un soggetto che aveva richiesto alla struttura sanitaria ove era morto il fratello, di prendere visione della relativa cartella clinica e del verbale di autopsia.
Il Garante per la Privacy ha, infatti, riconosciuto in capo al fratello del defunto un interesse qualificato e la sussistenza di ragioni familiari idonee a giustificare l'accesso ai dati sensibili detenuti dall'Ospedale.
Piu precisamente, nel pronunciarsi relativamente al caso di cui sopra, il Garante ha statuito in via generale che, ai sensi degli art. 7 e 9 del Codice privacy, i familiari del defunto, in ragione del vincolo di parentela con lo stesso, hanno la facolta prendere visione di tutti i suoi personali, su qualunque supporto conservati e senza dover addurre particolari giustificazioni onde ottenere l'accesso.
Secondo il Garante, poi, il diritto di accesso di cui agli artt. 7 e 9 consente altresi ai familiari, in quanto interessati, di ottenere, in via alternativa
- la comunicazione dei dati personali estrapolati dai documenti in possesso della struttura sanitaria
oppure, in caso di particolare difficolta nella estrazione dei dati
- copia dei documenti nel loro formato integrale per la parte riguardante il familiare defunto.