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Franchising: il trasferimento del know-how è un elemento essenziale?
Corte di Cassazione, 10/5/2018 n. 11256
Il requisito del Know-how non costituisce elemento indefettibile del contratto di affiliazione commerciale o franchising.
Questo il principio enunciato dalla Suprema corte nella pronuncia in esame, che prende le mosse dal seguente caso.
Due soggetti stipulavano un contratto atipico, che il giudice del 1° grado definiva come di affitto di azienda, ma con l’inserimento di clausole ulteriori tipiche del contratto di affiliazione commerciale, quali il diritto della cessionaria di usare i segni distintivi dell’azienda, di fruire del relativo know-how, dell’assistenza tecnica, dell’addestramento o aggiornamento degli addetti al punto vendita e delle promozioni pubblicitarie realizzate dall’affiliante.
La Corte di Appello riqualificava il contratto come di franchising o affiliazione commerciale ai sensi della Legge 129/2004, ritenendo altresì valide le clausole che regolamentavano l’uso ed il trasferimento del Know-how.
Nell’impugnare la sentenza di appello, la ricorrente contestava la qualificazione giuridica del contratto come di franchising.
La Corte di Cassazione, prendendo le mosse dal testo dell’art. 1 della Legge 129/2004, ai sensi del quale “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi a marchi, know-how, brevetti, assistenza e consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”, ha affermato che in forza del disposto normativo “il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale – ossia la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa – nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in un’articolata rete territoriale riferibile all’affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
La tesi enunciata, secondo la Corte di Cassazione, non viene smentita neppure dal disposto dell’art. 3, comma 4, lettera d) della Legge 129/2004, ai sensi del quale il contratto deve specificamente indicare il Know-how fornito all’affiliante; previsione che semplicemente disciplina il contenuto della eventuale clausola contrattuale che dovesse prevedere il trasferimento del Know-how, clausola che alla luce della proposta interpretazione dell’art. 1 della Legge. 129/2004 potrebbe anche non esserci.