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Farmacie e Ordine dei farmacisti possono accordarsi per limitare o impedire gli sconti sui farmaci?
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto una istruttoria nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (di seguito solo l’Ordine) e 16 (su 22) farmacie del territorio di Altamura (BA) per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della distribuzione al dettaglio dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie del territorio pugliese.
Dalla segnalazione pervenuta all’AGCM si legge che la maggioranza delle farmacie presenti nella zona di Altamura si sono rivolte all’Ente pubblico poiché “in difficoltà” a causa degli sconti che venivano (legittimamente) praticati da alcuni colleghi concorrenti.
In particolare, l’Ordine e i farmacisti coinvolti nell’indagine hanno posto in essere, come emerso dai verbali degli incontri intercorsi, un accordo per “provare a fare gruppo evitando sconti su etici di fascia A e di fascia C oppure concordarli in maniera limitata e omogenea” e “non scontare gli integratori ordinati con ricetta bianca il cui ricarico è solo del 22 o 25%” al fine di avere un ricavo decoroso ed evitare la concorrenza con i colleghi.
Quanto sopra è bastato all’AGCM per avviare una istruttoria diretta ad accertare se la condotta posta in essere dai farmacisti e dallo stesso Ordine interprovinciale potesse configurare o meno una intesa volta a restringere o falsare il meccanismo concorrenziale, in violazione dell’art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Prima di procedere alla disamina degli elementi che l’AGCM ha considerato per avviare l’istruttoria, è bene richiamare come l’attuale scenario normativo permetta al farmacista di applicare liberamente gli sconti sui farmaci di fascia C e A[1], purché dispensati in regime privato, a condizione che sia data adeguata e preventiva informazione alla clientela e siano applicate le medesime condizioni di sconto indistintamente a tutti gli acquirenti ( da ultimo D.L. n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività”).
Precisato il presupposto normativo, l’AGCM si è preoccupata di individuare che vi fossero tutti gli elementi per poter eventualmente identificare la sussistenza della fattispecie denunciata.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 2, comma 2, L. n. 287/1990 vieta
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel (..) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (..)”.
Il ragionamento dell’AGCM si è sviluppato, preliminarmente, verificando che l’accordo in questione fosse una intesa tra soggetti qualificabili come imprese.
In tal senso, è stato ribadito come i titolari delle farmacie, in quanto coinvolti nella commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, siano da considerarsi imprese, e l’Ordine interprovinciale dei Farmacisti, quale ente rappresentativo di imprese, una associazione di imprese.
Individuata la qualifica soggettiva, particolarmente interessanti sono le valutazioni svolte dall’Autorità di vigilanza per definire la fattispecie oggetto di segnalazione.
Secondo l’AGCM, l’intento dell’Ordine e dei farmacisti pare essere stato quello di limitare l’applicazione degli sconti – o comunque concordarne preventivamente la misura – sul prodotto farmaceutico e parafarmaceutico; una condotta questa in grado di “ridurre sensibilmente la concorrenza di prezzo tra i farmacisti di Altamura nel mercato della vendita al dettaglio dei menzionati prodotti.”
Non solo.
L’intesa segnalata, “impedendo l’utilizzazione di una significativa leva concorrenziale, [pare] idonea a stimolare l’acquisizione della clientela” e, coinvolgendo la maggioranza delle farmacie di Altamura e l’Ordine interprovinciale, risulta diretta ad eliminare la concorrenza tra gli operatori rispetto a una variabile economica rilevante, quale è il prezzo.
A ciò si aggiunga che la natura anticoncorrenziale delle intese concentrate sul prezzo/sconto da praticare al pubblico, a prescindere che le raccomandazioni o indicazioni concordate siano di carattere vincolante, è comunque in grado di orientare il comportamento degli operatori e quindi di creare “una artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato”.
Queste le motivazioni che hanno portato all’avvio di una istruttoria per violazione dell’art. 2, comma 2, L. n. 287/1990 e di cui dovremo aspettarci la definizione del procedimento nei prossimi mesi.
Ad ogni modo, indipendentemente dall’esito del procedimento, la decisione di avviare l’istruttoria manifesta quanto meno un dubbio sulla legittimità della condotta dell’Ordine interprovinciale, che pare avere scelto di tutelare solamente una parte dei suoi iscritti, ma così limitando da una lato la libera concorrenza e dall’altro gli interessi degli altri che formalmente rappresenta.
Note:
[1] I farmaci di fascia C sono tutti quei farmaci il cui non può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, quali i farmaci da banco o di automedicazione, e i farmaci senza obbligo di prescrizione o farmaci da consiglio. I farmaci di fascia A sono i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale