Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Garanzia legale ed etichetta GARAN: le nuove regole per i beni di consumo, dispositivi medici compresi

08/10/2026
Gaspare Castelli
Jacopo Truzzi

Dal 27 settembre 2026 chi vende beni al consumatore deve esporre l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e, se il produttore offre una garanzia di durabilità, l'etichetta armonizzata «GARAN».
Il modello dei due strumenti è fissato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025 (di seguito «Regolamento»), che attua la direttiva (UE) 2024/825 (c.d. Empowering Consumers), recepita in Italia con il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre.

Le disposizioni riguardano tutti i beni indirizzati al consumatore, indipendentemente dal settore o dalla modalità di vendita. Ma se l'obbligo grava sul venditore, perché dovrebbe interessare il produttore? E quando una promessa di durata diventa un impegno da cui non si torna indietro?

Che cosa prevedono il Regolamento e il Codice del consumo

Il Regolamento si limita a fissare formato e contenuto di due documenti standardizzati, previsti dall'art. 22-bis della direttiva 2011/83/UE.
Il D.lgs. 30/2026 li ha trasposti nell'allegato II-octies del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito «Cod. cons.»), che il nuovo art. 65-ter Cod. cons. rende vincolanti:

  • l'avviso armonizzato (Allegato I del Regolamento) ricorda al consumatore la garanzia legale minima di due anni e i rimedi in caso di difetto; è obbligatorio, non modificabile, se stampato non inferiore al formato A4 e, online, a colori;
  • l'etichetta armonizzata (Allegato II), intitolata «GARAN», indica in anni la garanzia commerciale di durabilità che il produttore sceglie di offrire, con il suo marchio e il modello del bene.

Colori, carattere, dimensioni e codice QR sono parte dell'obbligo: un modello difforme non adempie l'art. 65-ter Cod. cons.

Marcatura CE e garanzia di conformità: due piani da non confondere

Per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, dispositivi medici compresi, «conformità» evoca la marcatura CE e la valutazione di conformità, cioè le regole dell'immissione in commercio.
La garanzia legale di conformità è invece un istituto contrattuale del diritto del consumo (artt. 128 ss. Cod. cons., di recepimento della direttiva (UE) 2019/771): il venditore risponde verso l'acquirente dei difetti che esistono alla consegna e si manifestano entro due anni (art. 133 Cod. cons.).

Lo stesso vale per la durata.
La garanzia commerciale di durabilità è l'impegno volontario del produttore a che il bene mantenga funzioni e prestazioni per un periodo determinato (art. 135-quinquies Cod. cons.) e non coincide con la durata di vita o di utilizzo che il fabbricante dichiara nella documentazione tecnica o nelle istruzioni.
Le due indicazioni devono però restare coerenti, perché una GARAN di cinque anni su un prodotto la cui documentazione tecnica dichiara una durata di vita di tre consegna al consumatore, e all'autorità, la prova della contraddizione.

Chi è obbligato? Il venditore espone, il produttore fornisce i dati

L'avviso è un obbligo precontrattuale del professionista che vende al consumatore (art. 48, comma 1, lett. e), Cod. cons. per la vendita in negozio; art. 49, comma 1, lett. n), Cod. cons. per la vendita a distanza). Gli scenari sono due:

  • se il produttore vende direttamente, con un proprio sito o una propria app, è lui il professionista, e l'obbligo lo riguarda in prima persona: online, l'avviso va esposto a colori;
  • se vende tramite rivenditori, catene della distribuzione o marketplace (per i dispositivi medici, anche farmacie, parafarmacie e sanitarie), l'obbligo formale grava su questi, ma i dati sull'eventuale garanzia di durabilità li possiede soltanto il produttore.

Per l'etichetta il rapporto si rovescia. L'art. 48, comma 1, lett. e-bis), Cod. cons. (e, per la vendita a distanza, l'art. 49, comma 1, lett. n-bis)) impone al venditore di fornire,

«se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter»

Ne consegue che l'obbligo del venditore nasce da una scelta del produttore e dipende dai dati che questi gli trasmette, come confermano le Q&A della Commissione sulla direttiva (UE) 2024/825 del settembre 2026.

Chi è, però, il «produttore»? L'art. 45, comma 1, lett. b-bis), Cod. cons. vi comprende il fabbricante, l'importatore nell'Unione e chiunque si presenti come produttore apponendo sul bene il proprio nome o marchio. Per il bene fabbricato fuori dall'Unione, dunque, la promessa di durata può provenire anche dall'importatore o dal distributore che lo commercializza con il proprio marchio.

Promettere durata: opportunità o rischio?

L'etichetta GARAN consente di segnalare in modo comparabile la longevità del prodotto, ma attivarla significa assumere una responsabilità diretta verso il consumatore: per tutta la durata dichiarata il produttore risponde della riparazione o della sostituzione del bene che non mantiene la propria durabilità (art. 45, comma 1, lett. p-bis), e art. 135-quinquies Cod. cons.).

D'altra parte, comunicare la durata fuori da questo strumento non è più privo di conseguenze. Il D.lgs. 30/2026 ha incluso la durabilità fra le caratteristiche principali del prodotto rilevanti per le azioni ingannevoli (art. 21, comma 1, lett. b), Cod. cons.) e ha aggiunto alle pratiche in ogni caso ingannevoli l'asserzione falsa che il bene, in condizioni d'uso normali, presenti una determinata durabilità (art. 23, comma 1, lett. bb-octies), Cod. cons.). Due ipotesi della stessa lista meritano attenzione: presentare come pregio dell'offerta i due anni di garanzia legale (lett. l)) e vantare come tratto distintivo un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della categoria, come la marcatura CE per i prodotti che vi sono soggetti, dispositivi medici compresi (lett. l-bis)). Vigila l'AGCM, con sanzioni fino a 10.000.000 di euro (art. 27, comma 9, Cod. cons.).

Le disposizioni si applicano da pochi giorni, sicché non constano ancora provvedimenti dell'AGCM né pronunce sul livello di prova richiesto per la durabilità dichiarata.

Conclusioni: la durata si promette solo se si può dimostrare

Al produttore spettano quindi due decisioni: offrire o no la garanzia di durabilità e allineare ogni messaggio di durata a ciò che la documentazione tecnica consente di provare. Ne derivano alcune indicazioni operative:

  • verificare che i canali di vendita diretta espongano l'avviso armonizzato nel modello dell'allegato II-octies Cod. cons., senza modifiche e, online, a colori;
  • decidere se offrire la garanzia commerciale di durabilità e, in caso affermativo, fissarne la durata in coerenza con la durata di vita dichiarata nella documentazione tecnica;
  • trasmettere ai rivenditori i dati per l'etichetta GARAN (durata, marchio, modello) e regolare nei contratti di distribuzione chi la espone e chi risponde dell'omissione;
  • rivedere brochure, confezioni e schede prodotto, eliminando le affermazioni di durata non documentate e ogni presentazione della garanzia legale o della marcatura CE come vantaggio esclusivo;
  • per i beni importati o commercializzati con marchio proprio, stabilire per contratto chi assume la veste di produttore ai fini della garanzia.

Lo Studio è a disposizione per rivedere materiali informativi e contratti di distribuzione alla luce delle nuove regole.