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Ennesimo round massofisioterapisti versus fisioterapisti ma qualcuno parla di vittoria parziale a favore dei primi

19/06/2013

Sent. N. 5483 del 31 maggio 2013, T.A.R. Lazio

Con la sentenza emessa dal TAR Lazio il mese scorso che ha rigettato il ricorso presentato dalla AIFA (Associazione Italiana Fisioterapisti) contro il Ministero della Salute e nei confronti dell’AIMFI (Associazione Italiana Massofisioterapisti) la storica diatriba che sussiste, o meglio persiste, tra gli operatori sanitari protagonisti del settore della riabilitazione aggiunge l’ennesimo tassello ad un mosaico iniziato nell’Italia degli anni settanta. Dal 1976, infatti, anno che segnò la svolta per i massofisioterapisti grazie ad un decreto ministeriale che assegnava finalmente un “mansionario” a tale figura professionale, l’evolversi della normativa se regolamentava da un lato il percorso formativo del fisioterapista non riordinava, dall’altro, quello del massofisioterapista. Nessun profilo universitario dunque, ma neanche alcuna soppressione della figura del massofisioterapista; insomma, un professione orfana. E’ con la più recente giurisprudenza però che comincia ad intraprendersi un percorso di riscatto. Entrando nel merito della questione di cui è stato investito il tribunale amministrativo laziale i ricorrenti – fisioterapisti- proponevano istanza di declaratoria di illegittimità del silenzio-adempimento opposto dal Ministero della Salute alla richiesta degli stessi di modificare il sito internet ministeriale nella parte in cui veniva ricompresa la figura del massofisioterapista nell’elenco delle professioni sanitarie. Semplificando, al di là di quanto previsto e ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza circa l’equivalenza/equipollenza di titoli per i massofisioterapisti con diploma biennale/triennale conseguito entro il 1999, AIFI faceva presente che l’inclusione del massofisioterapista nell’elenco delle professioni sanitarie genera incertezza e realizza una indebita “sottrazione” di competenze proprie del fisioterapista, professione sanitaria riconosciuta ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. 502/1992. Ritenendo che il Ministero della Salute non si fosse pronunciato su tale istanza nei tempi utili previsti dalla legge la predetta associazione proponeva ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione. Il Collegio rigettando il ricorso considerato inammissibile, dunque non entrando nel merito come apostrofato da alcuni, ha però evidenziato come invece il Ministero avesse già provveduto a riscontrare la richiesta dell’Associazione Italiana Fisioterapisti e come, in quella stessa nota, fosse palesato il diniego alla richiesta di modifica del sito internet. Che significato dare a questa pronuncia? Il Ministero non ha ceduto alle richieste dell’AIFI ed il Tribunale adito ha rilevato e condiviso la necessità, fatta propria dall’amministrazione, di non esprimersi definitivamente sulla questione in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato su una sentenza del TAR di Napoli asseritamente favorevole alla tesi della ricorrente. Che dire? non resta che attendere, per conoscere definitivamente le sorti una figura professionale se non più del tutto orfana sicuramente in cerca di adozione.