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ECommerce: il sito web come “negozio” virtuale. Le tutele a difesa della proprietà intellettuale
In un nostro precedente intervento abbiamo visto come il valore dell’eCommerce in termini numerici e di fatturato stia aumentando esponenzialmente nel mondo e, in particolare, negli ultimi mesi in Italia ed abbiamo analizzato brevemente la normativa di riferimento.
Il sito web è diventato un vero e proprio biglietto da visita per l’imprenditore che intende affermare la propria presenza on line ed il market place in particolare costituisce di fatto una vetrina ed un negozio virtuale, che permette al soggetto interessato di sviluppare una strategia commerciale ed economica, così da poter ambire ad essere o rimanere competitivi sul mercato.
Poiché il sito web può assumere una valenza strategica così importante per l’imprenditore occorre domandarsi: di quali tutele è dotato?
Il sito web dotato di carattere creativo si qualifica come opera dell’ingegno di natura multimediale, che si contraddistingue
- per la forma digitale,
- per il funzionamento tramite un software
- per la coesistenza al suo interno di più opere dell’ingegno (testi, immagini, video).
Il sito web nel suo complesso gode quindi della tutela prevista dalla Legge sul diritto d’autore.
Tutto ciò che viene inserito al suo interno è sottoposto a riservatezza, per cui è possibile apporre la formula “Tutti i diritti riservati” e chiarire anche nel dettaglio gli usi non consentiti dei materiali pubblicati.
I singoli elementi di cui è composto il sito web godono infatti di autonoma tutela; si pensi ai testi o alle singole opere fotografiche che danno vita ai contenuti del sito web.
La tutela del sito web è poi estesa anche all’aspetto estetico e grafico.
La base della struttura grafica è il software, cui l’art. 2 l.d.a. riconosce espressamente protezione purché originale quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
La struttura estetica del sito è invece l’insieme delle combinazioni cromatiche, di forme e caratteri, di elementi grafici con aspetti funzionali ed emozionali (il c.d. look and feel); nel momento in cui un soggetto tentasse di appropriarsene sconfinando in una imitazione servile o in una palese copia è possibile ricorrere all’istituto della concorrenza sleale, ottenendo se del caso l’inibitoria nei confronti del concorrente dal continuare nell’azione confusoria.
Fondamentale poi la tutela del nome a dominio, che di fatto è il segno distintivo con cui l’impresa contraddistingue il proprio sito internet; il nome a dominio deve essere unico ovvero due siti non possono essere associati sotto il medesimo nome a dominio. Sul punto un problema deriva dal fatto che il dominio viene assegnato al primo soggetto che ne faccia richiesta, c.d. principio di precedenza temporale o “first come first served”. Ciò ha comportato non pochi contenziosi a causa di attività quali il c.d. cybersquatting (accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a nomi o marchi celebri al fine di rivenderli) o il domain grabbing (registrazione di un nome a dominio corrispondente al segno distintivo di un’impresa con cui si è in concorrenza). In realtà il Codice delle proprietà industriale riconosce espressamente al nome a dominio la natura di segno distintivo dell’impresa al pari del marchio, della ditta o dell’insegna e ad esso riconosce la medesima tutela.
Sono inoltre ritenute illecite alcune attività che possono ingenerare confusione nel consumatore, come
- il deep linking, con cui un utente viene reindirizzato verso una pagina interna di un sito web senza transitare dalla home page, operazione che può determinare un grave rischio di confusione tra i segni distintivi dei due siti e quindi ritenuta illecita
- il framing, con cui si inseriscono nella struttura dell’interfaccia grafica di un sito le caratteristiche ed i contenuti di un altro sito, ad esempio le immagini relative a cataloghi di altra impresa concorrente, configurando ad esempio un caso di illecito agganciamento o di appropriazione di pregi di prodotti altrui.
Solo un sito internet attentamente strutturato anche da un punto di vista legale e giuridicamente tutelato può dunque diventare uno strumento efficace di attrazione della clientela e di creazione dell’identità digitale dell’impresa, in linea con l’identità reale della medesima.