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Il complesso mondo dell’eCommerce: quali sono le principali normative e gli adempimenti da rispettare?
In Italia nello stesso periodo il valore dell’eCommerce era pari a 31.853 milioni di Euro, con una crescita del 15% ed un’incidenza dell’online sulla crescita dei consumi totali pari al 65% (dati Osservatorio eCommerce B2C Politecnico di Milano).
Quanto al primo trimestre 2020, l’emergenza Covid-19 ha dato una spinta sostanziale all’incremento dell’eCommerce, quale canale di vendita alternativo. In molti, consci dell’opportunità, stanno progettando l’apertura di canali di vendita on line.
La creazione di una piattaforma di eCommerce richiede però una conoscenza approfondita della normativa applicabile, rintracciabile da più fonti di riferimento e quindi non sempre di semplice fruibilità, al fine di evitare rischi di non conformità e le conseguenti sanzioni. Esaminiamo brevemente le principali normative applicabili.
D.Lgs. 70/2003 di attuazione della Direttiva 2001/31/CE “Direttiva europea sul commercio elettronico”
Il D.Lgs. 70/2003 regola unicamente i requisiti riguardanti le attività on line, NON comprende invece i requisiti relativi ai beni, prodotti, servizi venduti, al trasporto, ai servizi non prestati per via elettronica, cui si applicano le discipline specifiche del settore.
Il D.Lgs. 70/2003 prevede specifici obblighi informativi.
Il prestatore, ovvero la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione, deve rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente, le informazioni obbligatorie per l’identificazione del venditore e gli estremi identificativi della sua attività professionale (art.7).
Le comunicazioni commerciali devono contenere una specifica informativa che evidenzi che si tratta appunto di comunicazioni commerciali o di offerte promozionali ed il soggetto per conto del quale vengono effettuate; se si tratta di comunicazione commerciale non sollecitata il destinatario può opporsi in qualunque momento alla ricezione di comunicazioni future.
Devono essere indicate in modo chiaro le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto e devono essere facilmente accessibili e a disposizione le condizioni generali di contratto.
Dopo la conclusione del contratto il prestatore deve confermare di avere ricevuto l’ordine e riepilogare le condizioni generali e particolari applicabili al contratto e le informazioni relative alle caratteristiche del bene o del servizio.
Nell’ipotesi in cui la piattaforma di eCommerce offra beni o servizi la cui disciplina specifica preveda particolari obblighi di informazione, questi ultimi dovranno aggiungersi a quanto previsto dal D.Lgs. 70/2003.
Ugualmente in considerazione della tipologia beni o servizi commercializzati andranno rispettate le regole specifiche relative alla pubblicità degli stessi e di loro particolari caratteristiche.
Se l’offerta di beni o servizi della società dell’informazione è rivolta ai consumatori trova applicazione anche il Codice del Consumo, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle
- clausole vessatorie
- al diritto di recesso
- alle informazioni obbligatorie che devono essere rese in linguaggio semplice e comprensibile e quindi trasparente
Divieto di discriminazione sulla base della nazionalità o dell'ubicazione geografica (Reg. UE 2018/302 – Geoblocking)
Il prestatore non può limitare l’accesso di un cliente alla sua piattaforma on line oppure prevedere condizioni generali di contratto o condizioni di pagamento differenti per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza.
Rispetto della normativa sul trattamento dei dati(Reg. UE 679/2016)
Il Reg. (UE) 679/2016 impone l’obbligo per il titolare del trattamento di fornire alle persone interessate in un momento antecedente al trattamento dei dati le informazioni indicate all’art. 13 in modo semplice, comprensibile e trasparente (informativa clienti).
Nella piattaforma eCommerce deve essere presente inoltre la privacy policy ed il sito dovrà essere compliant anche alla Direttiva ePrivacy o Cookie law, per cui ad esempio il consenso è sempre necessario per i cookie di profilazione.
Infine si ricorda che l’esercizio di attività commerciale è subordinato alla previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990, obbligo che trova attuazione anche in relazione all’apertura di una piattaforma di eCommerce.
Si sottolinea in chiusura che tanto il D.Lgs. 70/2003, che il Codice del Consumo ed il GDPR prevedono sanzioni specifiche per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.