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E–COMMERCE NEL MIRINO DELL’ANTITRUST: in aumento le sanzioni nei confronti dei siti di vendita ai consumatori

26/05/2015

Che ci vuole ad aprire un sito di vendita on line? Mi creo un sito web – magari su una piattaforma che mi consente di farlo gratis – e parto! Suona semplice.

Ma non è proprio così. Oggi aprire – e, soprattutto, saper gestire – un negozio on line implica molteplici criticità e può esporre a sanzioni molto salate per il portafoglio. 

I motivi che possono portare a multe da capogiro?

Innanzitutto, tutti gli inconvenienti legati all’organizzazione dell’attività di vendita, quali la puntualità nell’evasione degli ordini dei clienti, la gestione  dei servizi di consegna, sia nei modi che nei tempi, etc... Ma non solo.

In primo piano, quanto a rilevanza, ci sono anche le c.d. “tecniche” di comunicazione e promozione, non solo dei prodotti offerti, ma anche delle modalità di esecuzione del servizio verso i clienti.

Comunico a tutti che sarò in grado di soddisfare gli ordini entro un termine e poi non ci riesco?

Annuncio come disponibile un prodotto quando in realtà  non lo è, inducendo così gli acquirenti a comprare prodotti ancora “inesistenti” a magazzino?

Posso senza dubbio adottare queste tecniche di vendita- magari anche in tutta buona fede, pensando di “farcela” a garantire il servizio – ma devo accettare il rischio di subire le pesanti multe dell’Antitrust.

Solo nell’ultima settimana l’AGCM ha, infatti, pesantemente sanzionato svariati venditori di articoli di elettronica, alcune volte adottando sanzioni da più di € 100.000(!)

I comportamenti qualificati come pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli per il pubblico e, di conseguenza, sanzionati dall’Autorità condividono, più o meno, le stesse caratteristiche:

  • negozio on line con professionista spesso difficile da contattare;

  • prodotti qualificati come immediatamente disponibili, ma in realtà non ancora a magazzino al momento dell’acquisto;

  • messaggi “rassicuranti” del professionista sulla prossima evasione dell’ordine e/o sulla possibilità di essere rimborsati, ma con intento meramente “dilatorio”, volto, cioè, ad impedire al consumatore di tutelarsi in maniera più incisiva.

La ciliegina sulla torta? Il pagamento anticipato prima della consegna. Peccato, però che, spesso, avendo a che fare con questi venditori, la consegna non sia mai avvenuta.

E, dato ancor più negativo, in molti casi nessun rimborso del prezzo pagato a fronte di servizio e/o prodotto mai ricevuto.

Interessante come, in alcune ipotesi, l’attività dell’AGCM, non sia stata solo burocratica, ma abbia visto l’Autorità effettuare delle vere e proprie ispezioni presso la sede legale fisica dei venditori on line.

Tutto questo che cosa significa? In primo luogo che, ad oggi, non ci si può improvvisare venditori on line, credendo che sia una sciocchezza rispetto ad un negozio sulla strada vero e proprio. E’ importante conoscere le regole, sapere quali adempimenti di legge si debbano rispettare per aprire ed esercitare.

Fondamentale, poi, saper predisporre i contenuti del sito, sia grafici che scritti, in maniera tale da mettersi al riparo da multe e/o contestazioni degli utenti.

Non da ultimo  - ed essenziale in questo senso - essere in grado di predisporre delle Condizioni generali di vendita non a “casaccio”, ma veramente “tagliate” sul tipo di attività che si esercita.