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E' POSSIBILE NON RICHIEDERE IL DEPOSITO CAUZIONALE MA SOLO NELLE PROCEDURE IN ECONOMIA
Parere A.V.C.P. 5/12/2012, n. 21
Interessante parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che, modificando una posizione assunta dalla stessa AVCP nel precedente parere 8/3/2012, n. 41, su espressa richiesta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – che domandava se era possibile, in una procedura in economia, prescindere dalla costituzione del deposito cauzionale a carico dell'aggiudicatario – è andata a “ripescare” una disposizione del Regio Decreto n. 827/1924 (art. 54) per concludere come risulti “evitabile” la costituzione della cauzione ma solo nei casi di procedure in economie ed esclusivamente in presenza di particolari circostanze. La prima questione affrontata dal AVCP riguarda la verifica se l'art. 54 R.D. 827/1924 risulti ancora valido ed applicabile e, posto come l'art. 256 del codice appalti elenca tutte le norme dal medesimo abrogate (fra cui non si annovera detto art. 54 R.D. n. 827/24), tale articolo deve quindi intendersi ancora valido ed applicabile. Ciò posto, si è allora dovuta accertare la compatibilità di tale art. 54 (che riguarda la cauzione in corso di contratto) rispetto all'art. 75 D.Lgs.n. 163/2006 (che regolamenta la costituzione del deposito cauzionale provvisorio), nonché dell'art. 113 (che disciplina il deposito cauzionale definitivo) e, non risultando “perfettamente sovrapponibile” detti articoli, si è giunti a ritenere non invocabile neppure un'abrogazione “implicita” dell'art. 54 R.D.n. 827/1924 ad opera dei successivi artt. 75 e 113 D.Lgs.n. 163/2006. Passando quindi ad analizzare il contenuto dell'art. 54, il comma 8° delo stesso stabilisce che, nel caso di forniture e lavori da eseguirsi da persone o ditte “di notoria solidità”, oltretutto per “provviste di materie e derrate che, per loro natura o per l'uso speciale di destinazione, debbono essere acquisite nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori”, è concessa alla P.A. la facoltà di non richiedere la cauzione, ma (comma 9°) tale esonero è subordinato alla concessione di una miglioria del prezzo d'aggiudicazione. Se queste sono dunque le condizioni di esonero al rilascio della cauzione (notoria solidità, particolarità della fornitura di beni e servizi, nonché obbligo di concedere una miglioria sul prezzo d'aggiudicazione), se ne può desumere come tale “rinuncia” non si possa applicare al deposito cauzionale provvisorio (ove non è possibile concedere alcuna “miglioria” sul prezzo d'aggiudicazione), ma solo a quello definitivo, a cui si deve poi aggiungere come queste considerazioni valgano solo (ed esclusivamente) per i contratti sottoscritti all'esito di “procedure in economia”, ove si suppone che i soggetti invitati siano tutti di “notoria solidità”, potendo nel qual caso la P.A. rinunciare alla cauzione, ma solo per forniture di materie che, per loro natura o per l'uso speciale di destinazione, devono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori.