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E' possibile l'avvalimento plurimo

06/02/2014

Cons.Stato, sez.V, 9/12/2013, n. 5874

Con l'interessante sentenza in commento il Consiglio di Stato, rinviando ad una pronuncia della Corte di Giustizia Unione Europea (V°,10/10/2013, n. C-94), ha confermato l'ammissibilità dell'avvalimento plurimo o frazionato con cui si riconosce al concorrente in gara, aspirante all'aggiudicazione di un contratto di appalto, la possibilità di dimostrare il possesso di un determinato requisito partecipativo avvalendosi di più soggetti ausiliari.
Osserva infatti il Collegio come la Corte di Giustizia abbia affermato che gli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18, letti in combinato disposto con l'art. 44 della medesima direttiva, debbano essere interpretati in senso ostativo ad una disposizione nazionale (come l'art. 49 D.Lgs. n. 163/06) che vieti, in via generale, agli operatori economici partecipanti ad una procedura d'aggiudicazione di potersi avvalere, relativamente ad un determinato requisito partecipativo, delle capacità di più imprese.
Preso atto, quindi, della sussistenza di un contrasto normativo nonché della indiscussa prevalenza delle norme dell'Ue rispetto a quelle nazionali, appare evidente come l'orientamento della Corte Europea debba prevalere su quello del giudice nazionale e come pertanto debba essere confermata la possibilità - per il concorrente ad una gara - di ricorrere all'avvalimento plurimo.