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E’ necessario il consenso anche se il paziente e un medico

20/01/2013

Corte di Cassazione, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 27 novembre 2012 n. 20984 Pres. Petti est. Vivaldi

Un medico radiologo conviene in giudizio la struttura ove egli stesso prestava la propria attività, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni ossee da patologia articolare femorale, e per i gravi postumi delle stesse. In particolare, egli non era stato reso edotto dei rischi della terapia allo stesso somministrata che prevedeva, in letteratura, larghi margini di complicanze articolari, come quella in concreto insorta, non essendo, infatti, stato messo nelle condizioni di prestare il prescritto consenso informato. In medicinala finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare è quella di garantire un adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire, realizzata attraverso una informazione esaustiva e preventiva sulle sue condizioni di salute e soprattutto sui rischi connessi alla terapia stessa.I giudici della Corte Suprema argomentano la decisione precisando che, pur non richiedendosi un’informazione che raggiunga livelli di completa erudizione, dovranno essere forniti al paziente tutti gli elementi che consentano di avere un quadro completo del trattamento e delle finalità perseguite, a nulla rilevando la qualità del paziente al fine di escluderne la doverosità. E’ evidente che la difficoltà di tale compitonon potrà che richiedere uno sforzo ed una capacità di adeguamento concettuale inversamente proporzionale al livello culturale ed intellettivo del pazienteche, nel caso quest’ultimo sia un medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenza scientifiche in materia; da questo adempimento informativo, però, non si potrà in alcun modo prescindere, neppure nei confronti di un collega.