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E-COMMERCE PER LE IMPRESE: da oggi piu semplice farlo col MOSS
Sei un’azienda che vende on line sul territorio UE? E allora, a partire da Ottobre, gli adempimenti fiscali legati alle transazioni commerciali intra UE saranno molto più facili grazie al regime del “MOSS” (mini one stop shop).
Il servizio, dedicato alle imprese che concludono transazioni commerciali con i privati su tutto il territorio comunitario, serve ad agevolare gli adempimenti di dichiarazione e versamento dell’IVA in capo alle aziende e sarà attivo per l’Italia tramite uno sportello on line accessibile dal sito della Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2014 (anche se, di fatto, il tutto sarà concretamente fruibile a partire dall’inizio del 2015).
Ma vediamo più nel dettaglio i termini ed i vantaggi del servizio.
Le destinatarie del servizio:
trattasi delle aziende, comunitarie e non, fornitrici di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione ai consumatori del territorio dell’Unione.
L’oggetto:
un’azienda fornitrice di beni e/o servizi a privati dislocati in diversi stati dell’Unione non sarà più costretta, al momento di procedere agli adempimenti IVA (dichiarazione e versamento), a registrarsi presso lo stato membro di ciascun cliente.
Il vantaggio:
tutti gli adempimenti potranno essere concentrati presso l’autorità fiscale di un solo stato membro (es. per le aziende italiane che operano on line tutto si fa in Italia).
Quale autorità fiscale:
l’Unione ha previsto due regimi di operatività del servizio, a seconda che l’azienda fornitrice sia comunitaria o no.
Possono accedere al “regime UE” tutte le aziende aventi la propria in un paese dell’Unione, oppure anche quelle extra UE, a patto di possedere sul territorio comunitario una sede e/o una stabile organizzazione.
A seconda della dislocazione della sede e/o stabilimento, il percorso è differente:
- per le aziende comunitarie o extracomunitaria con sede e/o stabilimento in uno stato membro, l’interessata procederà a registrarsi telematicamente solo ed esclusivamente presso l’Autorità fiscale dello Stato membro ove si trova la propria sede/stabilimento.
Si potrà utilizzare, ai fini della propria identificazione e registrazione il proprio numero di partita IVA; - per le aziende extra UE, ma con più sedi nell’Unione, l’interessata potrà scegliere liberamente una delle Autorità fiscali degli stati membri ove detiene le proprie sedi e/o stabilimenti.
Accedono, invece, al c.d. regime extra UE tutte le aziende non comunitarie che non abbiano alcuna sede e/o stabilimento nell’Unione, pur prestando forniture di beni e/o servizi a cittadini della Comunità.
In tal caso, ai fini della fruizione del servizio, dette aziende potranno registrarsi presso uno degli Stati membri a propria scelta, che attribuirà loro un numero di partita IVA comunitario. Tutti gli adempimenti IVA saranno in tal modo concentrati presso l’autorità fiscale prescelta.
La procedura:
le aziende che intendano usufruire del servizio saranno tenute a presentare telematicamente all’Autorità fiscale dello Stato membro di identificazione la c.d. “dichiarazione Moss”, riportante tutte le transazioni commerciali concluse nel trimestre precedente. Occorrerà indicare, per ciascun paese di consumo, l’ammontare complessivo delle transazioni effettuate e l’ammontare della relativa imposta.
Le tempistiche:
la dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente, anche in assenza di transazioni commerciali, entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre. Tale data coinciderà anche con il termine di pagamento dell’imposta, da pagarsi solo dopo l’invio della dichiarazione.
In tal modo, l’Autorità fiscale designata, oltre a poter attribuire il numero di P. IVA europeo, potrà procedere in autonomia alla spartizione dell’imposta pagata tra i vari paesi di consumo coinvolti nelle transazioni.
Le aziende potranno poi recuperare l’imposta pagata secondo le modalità descritte dalla Dir 2008/8/EC, relativa al regime UE, e dalla Dir 86/560/EC, riguardante il regime extra UE.