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E-COMMERCE: normativa in evoluzione. Ecco cosa cambia

28/03/2014

D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 di attuazione della Dir 2011/83/UE

Vendete on line al consumatore? E allora, imprese e/o professionisti, attenzione: entrano in vigore, a partire dal 13 giugno 2014, le nuove sanzioni e i nuovi obblighi statuiti in capo ai venditori professionali dal D.Lgs. n. 21/2014 a parziale modifica della normativa sui contratti a distanza e/io stipulati fuori dai locali commerciali di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Tra le novità introdotte, da segnalare innanzitutto il cambiamento dei criteri di applicabilità della disciplina: più lunga la lista delle tipologie contrattuali che restano escluse dalla normativa (art. 47 D. Lgs. 21/2014), più basso il valore minimo dei contratti ai fini della sua applicazione, portato dai precedenti € 50 agli attuali € 26.

Circa, invece, le specifiche, maggiori garanzie per i consumatori, da segnalare:

1. ampliamento del diritto di recesso in favore del consumatore: se prima aveva a disposizione nr. 10 giorni di tempo dalla stipula, oggi il consumatore ha a disposizione nr. 14 giorni per poter recedere senza obbligo di motivazione.

Peraltro, sussistendo in capo al venditore il già noto obbligo di informazione pre-stipula sulle modalità di recesso, il termine di 14 gg. a disposizione del compratore si allunga addirittura a 12 mesi se il venditore non adempie correttamente all’obbligo informativo;

2. restituzione del prodotto e del corrispettivo: in conseguenza del recesso, il consumatore potrà restituire il prodotto al venditore, seppur deteriorato, essendo giudicato responsabile limitatamente alla diminuzione di valore del bene. A sua volta, il venditore avrà a disposizione gg. 14, contro i precedenti gg. 30, ai fini della restituzione del prezzo pagato (meno l’eventuale minor valore);

3. eventuale pagamento con bancomat e/o carte di credito: è stato introdotto il divieto a carico del venditore di applicare aumenti di costi in caso di impiego di detti mezzi di pagamento;

4. eventuali linee dedicate al consumatore: è stato introdotto il divieto a carico del venditore di applicare tariffe telefoniche aggiuntive oltre alla tariffa base.

Infine, sulle nuove sanzioni in caso di pratiche commerciali scorrette, risultano oggi incredibilmente più salate le multe che l’Antitrust ha il potere di applicare.

In particolare:

A) in caso di adozione di un provvedimento di divieto della pratica commerciale scorretta, innalzamento della sanzione pecuniaria applicabile fino a € 5.000.000 (innalzamento dello scaglione di riferimento da € 5.000 - € 500.000 all’attuale € 5.000 - € 5.000.000, art. 27, comma 9 C. del Consumo);

B) in caso di inottemperanza del venditore ai provvedimenti di urgenza, inibitori e/o di rimozione degli effetti, innalzamento della sanzione pecuniaria applicabile fino a € 5.000.000 (innalzamento dello scaglione di riferimento da € 10.000 - € 150.000 all’attuale € 10.000 - € 5.000.000, art. 27, comma 12 C. del Consumo).

Alla luce delle modifiche normative sopra illustrate, non c’è che dire: il legislatore, soprattutto quanto alla misura delle nuove sanzioni, ci è andato decisamente “pesante”. Non resta che attendere i futuri sviluppi, per valutarne la capacità deterrente.