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E' APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDICAZIONI PER LE “RETI D'IMPRESE” PER PARTECIPARE ALLE PUBBLICHE GARE
Come è noto con il D.L. n. 179/2012 le aggregazioni di imprese aderenti al cd. “Contratto di rete” sono state ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, giusta modificazione apportata dall'art. 34, comma 1 lett. e) bis del Codice degli appalti (D.Lgs.n. 163/2006); il nuovo comma 15-bis del citato art. 37, infatti, stabilisce che la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi è applicabile, in quanto compatibile, anche al Contratto di rete. Il Legislatore, tuttavia, ha lasciato all'interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di detta compatibilità. Per questo motivo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha provveduto a redigere un documento che chiarisce tali limiti e lo ha sottoposto ad una consultazione online (conclusa lo scorso 15/4), a cui farà seguito una Determinazione della stessa A.V.C.P.. Già il documento di determinazione, tuttavia, chiarisce inequivocabilmente alcuni punti fondamentali come, ad esempio, che la partecipazione congiunta alle gare di appalto dev'essere individuata dai contraenti come uno degli scopi del contratto di rete, nonché espressamente indicato nell'oggetto e nel programma comune; in altri termini la volontà delle parti di partecipare a gare di appalto “in rete” dovrà dunque evincersi chiaramente già dal contratto. L'Autorità ha poi individuato delle modalità partecipative diverse a seconda del tipo di strutturazione della rete, ovvero della previsione (o meno) di un organo esecutivo comune che può essere (ma non necessariamente) dotato di poteri di rappresentanza. Tale documento di determinazione dei limiti e delle modalità di stipula del contratto di rete di è stato sottoposto alla valutazione degli operatori del mercato e delle stazioni appaltanti, affinché possa delinearsi un quadro di regole largamente condiviso che, conclusa la fase di consultazione, sarà reso pubblico dall'AVCP in tempi relativamente brevi.
DOCUMENTO CONSULTAZIONE AVCP