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DUMPING CONTRATTUALE: non esiste obbligo negli appalti di conformarsi alle retribuzioni previste da particolari CCNL

09/02/2015

TAR Brescia, II, 31/12/2014, n. 1470

Il Tar Lombardia ha deciso in ordine all'aggiudicazione di una gara relativa alla gestione del servizio di front-office di una P.A., entrando nel merito dell’offerta presentata dall’aggiudicataria e considerata anomala, poiché rappresentativa di un costo del lavoro inferiore al 15% rispetto ai livelli retributivi desumibili dalla Tabelle ministeriali; inoltre veniva dedotta la nullità e/o invalidità del CCNL CNAI, applicato dall’aggiudicataria, a causa della minore rappresentatività dei sindacati sottoscrittori del medesimo.

Il problema che si poneva era quindi quello di determinare se – in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria – fosse possibile scegliere un c.d. “contratto leader” quale indice di commisurazione del piu' “corretto” trattamento economico complessivo da applicare, per evitare il diffondersi di condizioni sensibilmente inferiori a quelle determinate dai CCNL sottoscritti dagli attori c.d. tradizionali.

Il Tar ha osservato innanzitutto come non esista un obbligo di conformarsi alle retribuzioni previste dai contratti collettivi, che hanno solo valore presuntivo privilegiato del “costo” della prestazione lavorativa, in quanto i costi medi del lavoro indicati nelle Tabelle ministeriali non costituiscano parametri inderogabili, ma indici d'adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta presentata in gara vi si discosti, purché tale scostamento non sia eccessivo e vengano comunque salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori.

Quanto alla individuazione della “maggiore rappresentatività comparata” dei CCNL, occorre rifarsi alla giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione che stabilito, qualora non venga fornita la prova dell'effettiva maggiore rappresentatività di un Sindacato firmatario di un CCNL, come ogni indagine in ordine ai limiti ed alla determinazione di maggior rappresentatività delle organizzazioni sindacali sia fuori luogo.    

Pertanto nel caso di specie il bando di gara non imponeva, né avrebbe potuto imporre, ai concorrenti l’applicazione di uno specifico CCNL - stante “l’imprescindibile libertà sindacale degli stessi” - e la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l’effettiva minore rappresentatività dei sindacati firmatari del CCNL CNAI (rispetto al proprio CCNL che prevedeva costi della manodopera superiori), ragion per cui la gara è stata aggiudicata all’impresa la cui voce “costo del lavoro” è risultata più conveniente.