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DUE COMMISSIONI GIUDICATRICI: E' ILLEGITTIMO L'OPERATO DELLA P.A. CHE VALUTA LE RISULTANZE DI GARA MEDIANTE DUE DIVERSI COLLEGI

07/04/2013

T.A.R ROMA, III°, 7/3//2013, N. 245

Interessante sentenza con cui il T.A.R. Lazio – Roma ha proclamato l'illegittimità delle operazioni di una gara d'appalto in cui sono state nominate due distinte ed autonome commissioni giudicatrici; la giurisprudenza è infatti ormai concorde nel sostenere che dall'art. 84 del Codice dei Contratti si ricavi il principio dell'unicità della Commissione di gara in ordine alla generale attività valutativa, dovendosi riservare ad una unica Commissione l'attività di valutazione e attribuzione del punteggio. Nel caso di specie peraltro il Collegio, ritenendo dirimente la circostanza che nel Disciplinare di gara si facesse sempre riferimento ad un'unica commissione giudicatrice “sia per la valutazione delle offerte tecniche e attribuzione del relativo punteggio, sia in riferimento al resto delle attività”, ha sottolineato la conseguente inefficienza nonché illegittimità nel procedere alla nomina di due distinte commissioni valutatrici.