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Dopo l’Emilia-Romagna, è la Valle d’ Aosta a recepire le Indicazioni nazionali sulla Telemedicina del 2020. Cosa devono fare le strutture pubbliche e private accreditate?
L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 ha incentivato, nel corso degli ultimi due anni, una notevole attività di regolamentazione in ambito di telemedicina.
Così è sicuramente stato per la Regione Valle d’Aosta che, tra il 2020 e il 2021, ha recepito, sia le Linee di indirizzo sulla Telemedicina del 2014 con la DGR 698/2020, sia le più recenti “Indicazioni Nazionali per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina” del dicembre scorso con la DGR n. 1519/2021.
La Valle d’Aosta è così la seconda Regione, dopo l’Emilia-Romagna, ad avere recepitole ultime raccomandazioni nazionali per sviluppare l’attività sanitaria a distanza. (Si rimanda qui per l'analisi della normativa emiliana)
Le recenti Direttive, in particolare, si sono concentrate a disciplinare un sistema sanitario regionale di Telemedicina rivolto principalmente all’Azienda USL della Valle d’Aosta e ai soggetti privati accreditati.
Di seguito si propone una breve panoramica delle due recenti direttive regionali della Regione Valle d’Aosta, con particolare attenzione alle norme sull’attivazione dei servizi sanitari a distanza.
Le disposizioni rilevanti della DGR 698/2020
La DGR 698/2020, in adeguamento alle Linee di indirizzo del 2014, ha fornito le prime direttive operative alle strutture dell’AUSL Regionale e ai privati accreditati, per addivenire ad una rapida implementazione dell’erogazione di servizi sanitari di telemedicina.
Sul punto, innanzitutto, si prevede che le strutture sanitarie interessate devono adeguarsi ai requisiti di cui alle Linee di indirizzo, tra cui l’adozione di sistemi tecnologici adatti alla comunicazioni da remoto medico-paziente che possano garantire, ad esempio, l’integrità delle informazioni trasmesse e gestite.
Inoltre, le stesse devono presentare una comunicazione, recante la descrizione dettagliata degli adempimenti tecnici e organizzativi di interesse, alla “Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali” (di seguito la “Struttura”).
Tale Ente dovrà valutare la conformità delle strutture stesse ai requisiti previsti per l’espletamento delle prestazioni sanitarie da remoto, e ove presenti permettere l’erogazione delle prestazioni di telemedicina.
Le disposizioni della DGR 1519/2021
Con la direttiva n. 1519 del 2021, la Regione, nell’ottica del recepimento delle Indicazioni operative del dicembre 2020, ha realizzato due allegati, A e B, con cui rispettivamente:
- Ha emanato le linee di indirizzo programmatiche per l’Azienda USL Valle d’Aosta per lo sviluppo della telemedicina per il triennio 2022/2024 (Allegato A);
- Ha implementato le indicazioni operative, della DGR n. 698/2020, per i soggetti prestatori di servizi sanitari a distanza, con particolare attenzione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Allegato B).
Focalizzandoci sull’Allegato B, pertanto, la struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata per avviare l’attività di telemedicina dovrà:
- adeguarsi, oltre ai requisiti della DGR 698/2020, a quelli della DGR 1519/2021, come la designazione di un Direttore Sanitario responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria delle prestazioni di Telemedicina, nonché all’uso di un software certificato;
- Essere in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento predisposti dalla l.r. n. 5/2000 e s.m.i. per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in modalità tradizionale;
- Inoltrare una istanza per l’avvio delle prestazioni di Telemedicina alla Struttura. Tale comunicazione dovrà contenere una relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche, informatiche e organizzative della struttura adottate in adeguamento ai requisiti prescritti dalle normative in analisi;
La Struttura, nella propria opera di valutazione, in aggiunta a quanto previsto dalla DGR 698/2020, deve chiedere un parere tecnico all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) sulla documentazione ricevuta dal presidio sanitario istante.
L’OTA è l’Ente competente per le istruttore tecniche nei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie “fisiche”; conseguentemente è un Soggetto esperto nel controllo, ad esempio, delle infrastrutture e degli impianti sanitari come richiesti a norma di legge per il raggiungimento degli standard di qualità tipici dell’accreditamento.
Pare peculiare, quindi, il suo intervento in ambito di prestazioni di telemedicina, caratterizzate dal principale ricorso a infrastrutture informatiche.
In tal senso, è possibile pensare che l’azione dell’OTA in ambito di servizi di Telemedicina sia utile, oltre che a garantire un servizio sanitario rispettoso delle norme di settore, anche, alla raccolta di informazioni per l’opera di programmazione dell’Azienda USL valdostana.
Nel caso in cui non sia riscontrato il rispetto di tutti i requisiti necessari, poi, è possibile che la prestazione dei servizi di telemedicina sia sospesa (al pari dell’attività sanitaria prestata in modalità tradizionale).
Pertanto, la riconosciuta possibilità alle strutture sanitarie, in particolare quelle private accreditate, di erogare prestazioni di telemedicina, non fonda l'automatica autorizzazione all’effettiva prestazione di trattamenti sanitari con tale modalità.
Più esattamente, ove le prestazioni in oggetto sono quelle eseguite per conto del Servizio Sanitario Nazionale, la decisione sull’eseguibilità dei servizi sanitari a distanza rimane in capo all’Azienda USL valdostana, anche, in qualità di Ente competente alla programmazione e misurazione del fabbisogno di prestazioni di telemedicina.