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DOCUMENTAZIONE: se gia in possesso della P.A., e illegittima l'esclusione per sua mancata produzione

14/09/2015

Consiglio Stato, V°, 19/8/2015, n. 3945

La ditta appellante chiedeva la riforma della sentenza emessa dal TAR Abruzzo, che ne aveva disposto l'esclusione da una procedura per l'affidamento di lavori di riparazione danni e manutenzione straordinaria a seguito del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese.

L'esclusione era stata adottata per la mancata produzione - da parte della società ricorrente - della documentazione comprovante la carica ed i poteri del sottoscrittore dell'offerta.

Il Consiglio di Stato ha però ribaltato la pronuncia di 1° grado stabilendo che il suddetto provvedimento era apertamente in contrasto sia con il principio di non aggravamento del procedimentoe con quello di tassatività delle cause di esclusione.

Nel caso in esame, infatti, i dati riguardanti l'identità ed i poteri del sottoscrittore l'offerta della concorrente erano facilmente ottenibili dall'amministrazione, in quanto la ditta in questione già figurava nell'Elenco delle imprese fornitrici della P.A. appaltante ed già aveva stipulato con la medesima P.A. un contratto nel 2011.

E posto come l'art. 18 della Legge n. 241/1990 espressamente prevede che I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando in possesso dell'amministrazione procedente”, la disposta estromissione andava palesemente in contrasto con il principio (fondamentale) secondo cui il privato non può subìre “aggravamenti procedimentali” né sopportare l'inerzia della P.A., su cui grava l'esplicito obbligo di acquisire d'ufficio la documentazione già in suo possesso.

Si spera che il richiamo a questi “elementari” obblighi convinca l'Amministrazione Pubblica   ad una maggiore disponibilità e collaborazione con gli operatori economici.