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D.L. 90/2014: le novita in materia d'appalti pubblici introdotte dalla conversione in L.n.114/2014
Decreto legge 24/6/2014 n. 90 CONVERTITO in LEGGE 11/8/2014, N. 114
In data 24 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 90, che successivamente il 11/8/2014 è stato convertito nella Legge n. 114.
Come spesso capita, in sede di conversione sono state apportate modifiche e variazioni al testo originario del D.L. ma, per semplificare l'attività del Lettore, ci si limiterà a segnalare solo le novità introdotte in materia di appalti pubblici e definitivamente convertite in legge.
- modificato l'art. 92 “Corrispettivi ed incentivi per la progettazione [.]” del D.Lgs.n. 163/2006, con l'abrogazione dei commi 5° e 6°, nonché introdotti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'art. 93 “Livelli di progettazione [.]“;
- prevista la soppressione delle sedi T.A.R. di alcune città (Parma, Latina e Pescara) a far data dal 1/7/2015;
- l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (A.V.C.P.) è soppressa ed i suoi compiti sono assunti dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.), con una riduzione di spesa e di organico di oltre il 20%. L'ANAC può ricevere notizie e segnalazioni di illeciti anche dagli avvocati dello Stato e può condannare, da 1.000 € a 10.000 €, coloro che non adottano i Piani triennali di prevenzione. A seguito poi dell'assunzione di tutta l'attività in precedenza svolta dall'AVCP, l'ANAC trasferisce le proprie funzioni di “misurazione e valutazione delle performance” al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- per le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - ovvero a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri) - la comunicazione e l'informazione antimafia devono essere acquisite dalle Amministrazioni e dagli Enti pubblici attraverso la consultazione, anche telematica, di un apposito Elenco-fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. “white list”), istituito presso ogni Prefettura, che effettuerà verifiche periodiche per accertare la perdurante insussistenza dei tentativi d'infiltrazione ed, in caso negativo, disporrà la cancellazione dal suddetto Elenco. Per i primi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sarà sufficiente, per la sottoscrizione dei contratti, il semplice accertamento dell'avvenuta presentazione da parte dei Fornitori della domanda di iscrizione alla white-list presso la Prefettura.
- nel caso di condotte illecite di un'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, oppure di un concessionario di lavori pubblici o di un contraente generale, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto del luogo ove ha sede la P.A. appaltante: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali, oppure b) di provvedere direttamente alla straordinaria gestione dell'appaltatrice limitatamente al completamento del contratto.
- è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni qualsiasi operazione economica e finanziaria con società straniere, quando non è possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà o il controllo di dette società starniere.
- relativamente alle varianti in corso d'opera, per gli appalti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti di valore superiore al 10% dell'importo di gara devono essere trasmesse all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione della P.A., mentre, per gli appalti d'importo inferiore, dette varianti devono essere comunicate all'Osservatorio dell'(ex) A.V.C.P sempre entro 30 giorni dall'approvazione della P.A..
- all'art. 38 del Codice-appalti è aggiunto un nuovo comma 2-bis che stabilisce:
a) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità “essenziali” nelle autocertificazioni depositate in gara, il concorrente è tenuto a pagare una sanzione fra l'1/1000 e l'1/100 del valore di gara (e comunque non superiore a 50.000 €), importo che dev'essere garantito dal deposito cauzionale provvisorio;
b) quando poi detta mancanza, incompletezza o irregolarità risulta “essenziale”, allora la P.A. deve sempre concedere 10 giorni per la sanatoria, indicando anche il contenuto dell'integrazione, ma, decorso inutilmente tale termine, il concorrente dev'essere allora escluso;
c) nel caso invece di mancanza, incompletezza o irregolarità non “essenziale”, non deve essere richiesta invece alcuna regolarizzazione.
Viene infine stabilito che ogni variazione (anche a seguito di sentenza) successiva all'ammissione alla gara o all'eventuale esclusione non comporta un ricalcolo della media delle offerte nè una nuova determinazione della soglia d'anomalia.
Viene poi introdotto anche un nuovo comma 1-ter, in forza del quale è previsto che quanto detto nel precedente nuovo comma 2-bis in merito alla mancanza, incompletezza ed irregolarità delle autocertificazioni depositate in vale anche per le dichiarazioni rilasciate da terzi. Infine è precisato che le sopradisposte modifiche all'art. 38 sono da intendersi applicabili alle procedure di gara indette successivamente la data d'entrata in vigore del DL n. 90/2014 (ovvero dopo il 25/6/2014).
In sede di conversione è stato poi disposta l'abrogazione dell'art. 9, comma 3° D.L.n. 66/2014 conv. L.n. 89/2014 nella parte in cui disponeva che, con D.P.C.M. da pubblicarsi entro il 31/12 di ogni anno, era stilato un elenco di beni e servizi per il cui acquisto, al di sopra di una certa soglia d'importo, non era possibile esperire una gara ma occorreva procedere all'acquisto tramite CONSIP e che, nel rispetto di tale disposizione, l'AVCP non avrebbe rilasciato il CIG per le gare esperire relativamente a detti beni e servizi contenente nel suddetto elenco.
9. E' prevista un'accelerazione nel processo amministrativo in materia di appalti pubblici, in quanto l'udienza di merito dev'essere fissata d'ufficio entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la costituzione della P.A. e della controinteressata, che per legge è fissato in 30 giorni dalla notifica del ricorso; ciò significa che l'udienza di merito dovrebbe tenersi al massimo entro 2 mesi e mezzo (45 + 30 gg.) dalla notifica del ricorso. E' poi prevista la possibilità che il TAR, per concedere la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ponga, a carico del ricorrente, una cauzione che dev'essere congrua al valore della causa e, comunque, mai superiore all' 0.5% del valore di lite. Sarà poi fissata per decreto la determinazione del numero massimo di pagine che può contenere un ricorso amministrativo.