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DIVIETO DEL GARANTE [ART. 154, 1 D) DEL CODICE] - 21 APRILE 2009 BOLLETTINO DEL N. 104/APRILE 2009 NO ai dati sanitari pubblicati su internet!

11/09/2009

DIVIETO DEL GARANTE [ART. 154, 1 D) DEL CODICE] - 21 APRILE 2009 BOLLETTINO DEL N. 104/APRILE 2009

Il Garante ha bloccato la diffusione sul sito di una Provincia dei dati sanitari di oltre 6000 disabili.

Il provvedimento di blocco e scattato a seguito della pubblicazione sul sito di una Provincia di informazioni su patologie sofferte e stati di invalidita presenti nelle graduatorie, provvisorie e definitive, degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, delle categorie protette e dei centralinisti telefonici non vedenti dell'ente locale.

Dagli accertamenti avviati dall'Autorita e emerso che nelle graduatorie - liberamente accessibili dall'home page del sito istituzionale della Provincia - accanto ai nominativi, indirizzi, redditi, codici fiscali, erano visibili, integralmente e senza alcuna limitazione, le specifiche disabilita o le categorie di appartenenza (invalido civile, invalido del lavoro, invalido di servizio, profugo, eventi terroristici, cieco assoluto ecc.).

Nel disporre il blocco, il Garante ha rilevato che l'amministrazione provinciale, nel rispetto delle disposizioni di legge o del regolamento per il trattamento dei dati sensibili adottato dall'amministrazione stessa, puo effettuare i soli trattamenti di dati indispensabili per garantire la trasparenza delle graduatorie e il corretto svolgimento delle attivita di avviamento al lavoro, avendo cura di verificare che in nessun caso siano diffusi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. L'Autorita ha, quindi, applicato il principio di divieto di diffusione dei dati sanitari, ricordando che tali informazioni possono essere conosciute dalle persone che ne hanno diritto esercitando il diritto di accesso agli atti amministrativi, fatto salvo dalla normativa sulla privacy. Attenzione pero: il principio applicato dal Garante NON vale per tutti i casi in cui si predispongono graduatorie dei disabili, ma unicamente nel caso di diffusione indiscriminata dei dati sensibili.

Nel provvedimento, inoltre il Garante ha applicato all'amministrazione provinciale, sulla base dei nuovi poteri attribuiti di recente in materia di sanzioni, una sanzione pecuniaria di 40mila euro per illecito trattamento dei dati.

Copia del provvedimento e stata inviata anche al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla Conferenza Stato-Regioni affinche, nella predisposizione delle graduatorie dei disabili, vengano individuate forme proporzionate di accesso ai dati in grado di contemperare il diritto alla riservatezza e la trasparenza amministrativa.