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IL D.D.L. “GELLI” RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO: a che punto siamo?

26/05/2016
Silvia Pari

Il c.d. “Disegno di Legge Gelli” in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, licenziato dalla Camera dei Deputati il 28 Gennaio scorso, è approdato al Senato della Repubblica in data del 29 Gennaio, ove è attualmente al vaglio della Commissione Igiene e Sanità.

Numerose le proposte di emendamento presentate (ben 360), la maggior parte delle quali ruotano attorno alle previsioni di cui agli artt. 7, 9 e 10, rispettivamente in tema di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria, azione di rivalsa e obbligo di assicurazione.

Per quanto riguarda la previsione di cui all’art. 7 - che istituisce il c.d. “doppio binario di responsabilità”, contrattuale per la struttura ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria -  fra gli emendamenti proposti vi è quello di chi vorrebbe eliminata la possibilità per il paziente di rivolgere la propria richiesta risarcitoria al professionista sanitario, individuando come unica destinataria dell’azione civile la struttura. A tale proposito si chiede inoltre che l’azione civile da esercitare nei confronti della struttura si prescriva nel termine massimo di 5 anni (in luogo dei 10 previsti per la responsabilità di natura contrattuale).

Quanto all’azione di rivalsa di cui all’art. 9 – che, nella versione licenziata dalla Camera dei Deputati, può essere esercitata dalla struttura nei confronti del medico responsabile soltanto laddove la condotta di questi sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave e, in ogni caso, entro il termine massimo di 1 anno dal passaggio in giudicato della sentenza – vi è chi propone di ridurre a 6 mesi il termine per la proposizione dell’azione stessa, lasciando inalterata la necessaria ricorrenza degli estremi del dolo o della colpa grave nella condotta del professionista sanitario ai fini dell’esercizio della rivalsa nei suoi confronti.

In materia di obbligo di assicurazione infine - laddove l’art. 10 della versione licenziata dalla Camera contiene la previsione per le strutture di un obbligo di copertura assicurativa o di “altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi” – vi è chi propone di eliminare il regime della c.d. “auto-assicurazione” o “auto-ritenzione” dei sinistri per le strutture sanitarie pubbliche, puntando a creare, di fatto, un sistema di assicurazione obbligatoria tout court.

Numerosi, insomma, gli spunti di riflessione e le proposte di emendamento al Disegno di Legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Si resta in attesa di conoscere quale sarà la versione ufficiale approvata dal Senato della Repubblica, la quale peraltro, laddove dovesse effettivamente contenere emendamenti, dovrà essere nuovamente analizzata e approvata dalla Camera.

Quel che è certo, in ogni caso, è che la riforma del sistema della responsabilità sanitaria è ormai in cantiere, pur se restano ancora alcuni importanti nodi da sciogliere.