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Diritto di accesso: le ultime pronunce in attesa dell'Adunanza Plenaria

05/02/2020
TAR Toscana, 20/12/2019, n. 1748
TAR Lombardia, 27/12/2019, n. 2750

Mentre in tema di diritto d’accesso in materia di contratti pubblici si è in attesa della (si spera) definitiva pronuncia dell’Adunanza Plenaria, in grado di dirimere le questioni interpretative di dubbia risoluzione,(vedi articolo “Accesso agli atti: all'Adunanza Plenaria l'ardua sentenza”), non mancano nel mentre pronunce dei TT.AA.RR. che si schierano in parte a favore ed in parte contro la possibilità d’utilizzare l’istituto dell’accesso civico sempre nel settore dei contratti pubblici.

Ciò che maggiormente interessa le sentenze in commento è tuttavia la possibilità di “trasformare” un’istanza d’accesso ex L.n. 241/1990 in un’istanza d’accesso civico generalizzato o, addirittura, quella di “accettare” un’istanza di accesso c.d. complessa, ovvero formulata sia ai sensi della L.n. 241/1990, che del D.Lgs. 33/2013.

La pronuncia del Tar Toscana n. 1748/2019 analizza il caso in cui un’istanza ex artt. 22 e ss. L.n. 241/1990 possa essere accolta in giudizio non solo ai sensi di tale normativa, ma anche a titolo di diritto di accesso civico generalizzato. Il giudice toscano sposa la tesi “restrittiva”, secondo cui i 3 sistemi che regolamentano l’accesso ai documenti amministrativi (documentale, civico ordinario e civico generalizzato), sono istituti a carattere generale, ma ognuno con oggetto diverso, applicabili quindi a diverse specifiche fattispecie: ne segue che ciascun sistema opera nel proprio ambito di azione, senza possibile assorbimento di una fattispecie in un’altra.

Quindi, laddove il richiedente abbia optato per un modello, è precluso all’Amministrazione qualificare l’istanza “diversamente” - applicando la disciplina ritenuta corretta – né potendo ammettersi un “mutamento del titolo” in sede giuridica, poiché il rapporto tra richiedente ed Amministrazione si è formato non attorno a un generico diritto (del primo) ad accedere a una determinata documentazione, ma su una richiesta precisamente connotata nei suoi presupposti giuridici e fattuali.

Di tutt’altro parere è il TAR Meneghino il quale, trovandosi ad accertare la legittimità del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico del ricorrente a informazioni relative ad una domanda di protezione internazionale, con la sentenza n. 2750/2019 arriva a sostenere che la domanda d’accesso civico generalizzato ben possa "essere allettata" avendo già manifestato la sussistenza dei presupposti per la formulazione della richiesta di accesso documentale.

Infatti, pur tenendo conto della diversità dei presupposti delle due tipologie di accesso, l’Amministrazione che detiene la documentazione può alternativamente fare applicazione di un istituto piuttosto che dell’altro, in ragione del diverso esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’una o l’altra richiesta.

A fronte dunque di questi orientamenti così altalenanti, è sempre consigliabile "inquadrare" correttamente l’istanza da presentare sulla base di una specifica disciplina, al fine di non incorrere in fraintendimenti!