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DIRITTO ALL'OBLIO: dopo quanto tempo scatta il diritto all’oblio sul web? Sulla scia della celebre sentenza della Corte di Giustizia su Google, ecco cosa ne pensano i nostri giudici
Trib. Roma, 3/12/2015, n. 23771
Oggi, sulla scorta della nota sentenza “Google” della Corte di Giustizia, poter richiedere la cancellazione dal web informazioni personali che non ci piacciono sembra facile.
In realtà, tenuto conto dell’attuale panorama giurisprudenziale italiano, vanno presi in considerazione alcuni aspetti rilievo.
Quand’è che, ad esempio, scatta la facoltà di esercitare il diritto all’oblio? Si può, cioè, esercitare sempre rispetto a qualunque notizia?
I giudici italiani non sembrano affatto pensarla così.
Emblematica sul punto è la recente sentenza Trib. Roma 3.12.2015 n. 23771, in cui il giudice ha introdotto delle limitazioni temporali alla facoltà di esercizio del diritto all’oblio.
Qui il caso da cui è scaturita la pronuncia: un avvocato richiedeva a Google la cancellazione dal web di alcune notizie riguardanti la propria implicazione in una vicenda giudiziaria che, essendo ancora aperta, non aveva portato a condanne a suo carico. Tuttavia, il legale reputava che si trattasse di informazioni lesive della propria immagine personale e professionale.
Le notizie in questione apparivano, poi, piuttosto recenti, essendo state pubblicate sul web ad opera di alcuni quotidiani a partire dall’anno 2012.
Il fattore del tempo di permanenza on line delle notizie è stato qualificato come fondamentale dal Tribunale in funzione dell’esercizio del diritto all’oblio e, conseguentemente, dell’accoglimento della pretesa dell’avvocato attore nella causa.
Infatti, secondo il Tribunale, il diritto all’oblio non si può esercitare rispetto a qualsiasi notizia e in un qualunque momento dopo la sua diffusione.
Più precisamente, il Tribunale ha stabilito che, per potersi validamente esercitare il diritto all’oblio, occorre che si tratti di notizie risalenti che, seppur riguardanti fatti ormai dimenticati dalla comunità, restino e/o tornino all’attenzione del pubblico in maniera ingiustamente lesiva dell’altrui reputazione.
In tal caso, trattandosi di vicenda non conclusa, e, quindi, destinata a conoscere ulteriori sviluppi, il Tribunale ha reputato che le relative notizie fossero ancora attuali e, come tali, rispettose del c.d. “principio di essenzialità dell’informazione”: in poche parole, nel confronto tra il diritto dell’avvocato all’oblio delle notizie a proprio sfavore e il diritto del pubblico all’informazione, ha vinto il pubblico.
Quindi, a parere del Tribunale l’avvocato non aveva il diritto di chiedere al motore di ricerca la cancellazione delle notizie a proprio carico dal web, potendo, semmai, in caso di notizie non veritiere e/o incomplete, agire direttamente solo nei confronti delle testate giornalistiche responsabili della pubblicazione in funzione della relativa reettifica e/o integrazione.