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Condanna datata e DGUE: senza declaratoria giudiziale il reato non è estinto e va dichiarato

21/10/2026
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 1/10/2026, nr. 2702

Un Comune indiceva una procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per il biennio 2026-2027. In sede di verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante rilevava che il legale rappresentante di una concorrente era stato destinatario, nel 2010, di un decreto penale di condanna per reati fiscali, emesso ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.p. ma la condanna non era stata indicata nel DGUE. L'Amministrazione escludeva quindi l'operatore, respingeva la successiva istanza di riesame e aggiudicava l'appalto.

La concorrente esclusa impugnava i provvedimenti sostenendo, in sintesi, che la pena era stata interamente pagata e che il certificato del casellario giudiziale non riportava alcunché, sicché nulla vi sarebbe stato da dichiarare. A suo parere, poi, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto chiedere chiarimenti prima di escluderla e la comunicazione dell'esclusione sarebbe addirittura risultata tardiva, in quanto avvenuta il 27 luglio 2026 a fronte di un provvedimento del 1° luglio; infine, una condanna così risalente non poteva integrare un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nel merito, il TAR respinge in toto il ricorso. Il Collegio muove dalla premessa, consolidata in giurisprudenza, per cui la valutazione del grave illecito professionale "è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante" e non tollera un sindacato sostitutivo del Giudice, salvo che sia distorta o apparente (Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2024, n. 5354); al di fuori delle cause di esclusione automatica dell'art. 94 D.lgs. 36/2023, spetta all'Amministrazione apprezzare le pregresse vicende professionali dell'operatore (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 maggio 2026, n. 9310).

Ciò premesso, il Collegio ritiene irrilevanti sia il pagamento della sanzione, trattandosi comunque di una pena afflittiva irrogata all'esito di un procedimento penale, sia la sua successiva conversione in sede esecutiva. Ad avviso del TAR, l'esecuzione della pena non esime infatti dall'obbligo di dichiarare nel DGUE il proprio status penale, che afferisce a "tutte le condanne riportate". Quanto alla pretesa estinzione del reato per il decorso del tempo, il Collegio, richiamando l'art. 95, comma 3, lett. d), D.lgs. 36/2023, afferma che l'estinzione del reato "non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale", ai sensi dell'art. 676 c.p.p.; fino a tale pronuncia, il concorrente non è esonerato dal dichiarare la condanna. Il principio, elaborato nella vigenza dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, viene così confermato anche nel nuovo Codice (Cons. Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174, e precedenti ivi richiamati).

Del pari infondate sono le censure procedimentali: da un lato, la verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dell'ANAC costituisce un adempimento doveroso della Stazione Appaltante; dall’altro, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 90 D.lgs. 36/2023 per la comunicazione dell'esclusione ha natura ordinatoria, poiché il termine di trenta giorni per ricorrere ai sensi dell'art. 120 c.p.a. decorre comunque dalla comunicazione o dalla piena disponibilità degli atti (TAR Lombardia, Milano, 30 marzo 2026, n. 1483). Infine, quanto alla vetustà della condanna, il Collegio osserva che l'esclusione non si fondava sul solo precedente penale, ma lo coniugava con la sua totale omissione nel DGUE; il Comune aveva infatti qualificato la dichiarazione come "reticente e comunque errata", potenzialmente sintomatica di una volontà occultatoria. Secondo il Collegio, una simile valutazione non è irragionevole, tanto più che l'art. 4 D.lgs. 36/2023 rafforza l'autonomia decisionale dell'ente nell'apprezzare la tenuta del rapporto di fiducia con l'operatore (Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282).

La decisione appare rigorosa ma coerente con il sistema, in quanto il peso dell'esclusione grava, più che sul reato, ormai datato e di per sé forse non decisivo, quanto sul silenzio serbato in gara; proprio sull'omissione, che incrina la fiducia, la Stazione Appaltante ha costruito una motivazione difficilmente censurabile. D'altronde, il principio per cui il reato è estinto solo se dichiarato tale dal giudice offre all'operatore un criterio certo, che lo sottrae a valutazioni personali sul decorso del tempo.

Sul piano pratico, gli operatori economici, prima di compilare il DGUE, dovrebbero ricostruire con cura i precedenti penali dei soggetti rilevanti, compresi i decreti penali di condanna, senza fare affidamento esclusivo sul certificato in proprio possesso. Ove si ritenga estinto il reato, occorre munirsi per tempo della declaratoria del giudice dell'esecuzione; in mancanza, la scelta più prudente resta quella di dichiarare la condanna e illustrarne la scarsa rilevanza, rimettendo la valutazione alla Stazione Appaltante. Quest'ultima, dal canto suo, ha interesse a motivare l'esclusione dando conto non solo del precedente, ma anche dell'incidenza dell'omissione sull'affidabilità del concorrente.