Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Decreto Semplificazione e Appalti Pubblici: “tanto rumore per nulla”!

17/12/2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018 il Decreto legge n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, che all’art. 5, comma 1, ha previsto alcune modifiche anche in materia di appalti pubblici, con specifico riferimento all’art. 80 comma 5 lett. C) del D.Lgs. 50/2016.

In realtà si tratta soltanto di un piccolo “lifting” al testo normativo, rispetto a quanto riportato nello schema/bozza del decreto (pubblicato il 03/12 u.s.), che aveva inizialmente previsto una serie di significative modifiche a diversi istituti presenti nel Codice degli appalti, tuttavia non confermate in sede di stesura definitiva.

Ci si riferisce in particolare all’innalzamento (solo annunciato) delle soglie per la procedura negoziata semplificata negli appalti di lavori da 1.000.000 a 2.500.000 (seppur con aumento del numero minimo dei soggetti da invitare alla selezione), alla soppressione dell’obbligo di accertamento delle cause di esclusione anche in capo ai subappaltatori da indicare nella terna, nonché all’eliminazione della disposizione di cui alla lettera f-bis, che sanziona, quale autonoma causa d’esclusione, “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

In realtà rispetto quanto annunciato in precedenza, l’unica (e ci si permette di dire poco “significativa”) modifica al Codice riguarda appunto il comma 5 dell’art. 80, che risulta solamente “scorporato” - senza quindi correzioni o emendamenti al testo di legge - in tre diverse fattispecie, con l’aggiunta dei commi c-bis) e c-ter).

Ciò al fine di allineare la predetta disposizione a quella contenuta nella direttiva comunitaria 2014/24/UE, art. 57, par. 4, che considera effettivamente in maniera autonoma le diverse quattro fattispecie di esclusione.

Le suddette modifiche si applicheranno peraltro alle gare indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Chi si aspettava dunque un’effettiva “revisione” del Codice, in termini di maggiore semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori economici, rimarrà certamente deluso.

Non sempre il cambiamento è sinonimo di miglioria…