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Decreto Monti cd. “semplifica Italia”

26/02/2012

DECRETO LEGGE 9/2/2012, N. 5

Il governo Monti ha poi approvato, in data 9/2/2012 (con entrata in vigore il successivo 10/2/2012), anche il Decreto-legge n. 5 sulle semplificazioni e lo sviluppo dell'Italia, con l'introduzione di altre norme sempre in materia di appalti:

ART. 20: al D.Lgs.n. 163/2006 sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo l'art. 6 e stato inserito l'art. 6-bis che stabilisce, a far data dal 1/1/2013, il superamento delle modalita di verifica dei requisiti partecipativi (sia di carattere generale, che economici, che tecnici) ad ogni singola gara in quanto, da detta data, tale verifica dovra avvenire direttamente tramite la consultazione della BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI, istituita presso l'Autorita di Vigilanza dei contratti pubblici, che tutte le Stazioni Appaltanti saranno pertanto obbligate a tenere costantemente aggiornata:

  • all'art. 26, relativo al contratto di sponsorizzazione, e stata introdotta una "franchigia" di 40.000 €, importo al di sotto del quale non si applica detto art. 26, mentre risulta prevista, nel caso di sponsorizzazioni a beni culturali, l'applicazione l'art. 199-bis (di cui si dira in seguito);

  • all'art. 27 (contratti esclusi) viene prevista l'estensione dell'obbligo, anche per l'affidamento dei medesimi contratti esclusi, di una gara informale con almeno 5 invitati;
  • agli artt. 38, 42, 48 e 180 vengono apportate alcune correzioni lessicali;
  • dopo l'art. 199 (nell'ambito dei contratti per i beni culturali) viene introdotto il nuovo art. 199-bis portante la disciplina per l'individuazione dello sponsor di puro finanziamento (figura prima non regolamentata).
    Al D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo al codice) risultano invece introdotte le seguenti novita:

  • all'art. 73, in materia di sospensione e/o decadenza delle SOA, viene precisato che nel caso di comminatoria di sanzioni ulteriori a quelle pecuniaria, dette possono essere assunte solo se le violazioni sono state commesse "con dolo o colpa grave";

  • l'art. 84, relativo ai criteri d'accertamento e valutazione lavori all'estero, e stato totalmente riscritto.

ART. 21: e stata estesa la responsabilita del committente, in solido con l'appaltatore/subappaltatore nei confronti dei lavoratori per le retribuzioni, TFR e contributi non versati, in relazione al periodo d'esecuzione dell'appalto, anche oltre i due anni dalla data di cessazione del contratto d'appalto.