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Le novità introdotte dal d.lgs. 38/2021: nuove norme per la gestione degli impianti sportivi
Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il d.lgs. 28/02/2021 n. 38 “recante le misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. L’entrata in vigore del decreto ha permesso, pertanto, di fissare le norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza di tutti gli impianti sportivi, compresi quelli adibiti ad uso scolastico.
Il decreto n. 38 definisce, innanzitutto, l’impianto sportivo in maniera ampia come la struttura, posta all’aperto o in un locale chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive e formata da uno o più spazi destinati ad un solo o in più sport facendovi rientrare in tale nozione anche le zone riservate agli spettatori o ai servizi accessori e di supporto.
Una delle novità introdotte al d.lgs. riguarda l’enunciazione del principio generale all’art. 4 in base al quale: gli interventi di ammodernamento o costruzione dovranno essere realizzati in maniera prioritaria attraverso il recupero di impianti già esistenti o, comunque, intervenendo in zone già edificate. Qualora l’Ente decidesse di non condurre direttamente i propri impianti, dovrà definire i criteri per individuare i soggetti affidatari identificando, in via preferenziale, associazioni, attività sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali. Gli affidamenti avverranno nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria vigente e la gestione avverrà sulla base di convenzioni.
Il D.lgs. 38/2021 individua due diverse modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi: le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria e l’affidamento diretto.
L’affidamento diretto della gestione ad associazioni e società sportive non aventi scopo di lucro (art. 5) prevede la presentazione di un progetto preliminare e di un piano di fattibilità contenente le varie possibili soluzioni progettuali, tenendo conto della valutazione in termini qualitativi, ambientali, tecnici ed eccomici. Al fine di favorire il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario il documento di fattibilità potrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto ad esclusione degli immobili destinati all’edilizia residenziale. Il documento di fattibilità dovrà essere corredato da un piano economico-finanziario che individui tra diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività.
La durata dell’affidamento diretto sarà proporzionale al valore dell’investimento e non potrà avere una durata inferiore a 5 anni. Spetterà al soggetto affidatario far fronte alle spese relative alla realizzazione dei lavori di ammodernamento e di ristrutturazione. Il costo relativo alla quota annua di ammortamento dell’investimento sostituirà il canone di concessione o di locazione dell’impianto che la società o l’associazione dovrebbero versare all’ente proprietario.
Inoltre, se il valore dell’intervento è tale da sostenerlo, vi è la possibilità di concordare la cessione a titolo gratuito del diritto di superficie, di usufrutto sull’impianto o su aree ad esso contigue per una durata massima di 99 anni e della proprietà.
Occorre tenere presente che la disciplina del Codice dei Contratti pubblici e, in particolare, quella del Project Financing - che prevede la possibilità per il promotore di essere sostituito da un aggiudicatario diverso in esito alla gara - non troverà applicazione nel caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, ovvero per i lavori di importo superiore, qualora le sovvenzioni pubbliche non superino il 50%.
Qualora, per causa non imputabile all’associazione o alla società, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla stipula del contratto o del diverso termine fissato dal contratto stesso, potrà essere richiesto il rimborso delle spese documentate procedendo alla restituzione dell’area e del corrispettivo versato.
Il decreto, pertanto, riordina e riforma la vigente legislazione. Con la riduzione dei termini previsti per le diverse fasi di affidamento e attraverso la semplificazione delle modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi, si assiste all’innovazione del procedimento amministrativo per consentire la costruzione e l’ammodernamento degli impianti.