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DDL lavoro: assenze ingiustificate e l’addio alla naspi in caso di licenziamento

11/05/2023

Il 1° maggio è stato approvato il Disegno di Legge sul Lavoro che pone la parola fine alla mala prassi dei c.d. “furbetti della Naspi”.

Si ricorda che la Naspi è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta esclusivamente nelle ipotesi di disoccupazione involontaria. Quindi in tutti quei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per esclusiva volontà del datore di lavoro (e dunque con un licenziamento), nel caso di risoluzione consensuale con accordo sottoscritto innanzi all’Itl nonché di dimissioni per giusta causa, poiché la dimissione del lavoratore è indotta (quindi non voluta dallo dipendente ad origine) dall’illegittima condotta datoriale. La Naspi non viene invece riconosciuta al lavoratore che si dimetta volontariamente.

Per “aggirare l’ostacolo” accadeva che (con l’adesione o meno del datore di lavoro) il lavoratore rimanesse assente ingiustificato dal lavoro e di conseguenza licenziato per giusta causa, con diritto quindi alla disoccupazione.  In questo modo, per lungo tempo, è stato pacificamente raggirato l’istituto della Naspi, e ancor prima l’Inps che si è trovato a dover corrispondere le relative indennità, in quanto la disoccupazione era volontaria ma la Naspi, a ben vedere,  garantita.

Da questo gioco di camouflage non è stato solo l’Inps ad uscirne sconfitto, ma (alcune volte) anche il datore di lavoro.

L’azienda, infatti, dinanzi ad un lavoratore assenteista si trovava costretta a licenziarlo anche per non tollerare comportamenti gravi del proprio personale, salvo tenere in forza una risorsa inattiva e produttiva di costi quantomeno sotto il profilo contributivo, facendosi così carico del costo del ticket licenziamento (oltre al danno la beffa).

Il DDL pone fine a tutto questo, prevedendo che qualora il lavoratore risulti assente ingiustificato per il numero di assenze pari a quelle previste nel CCNL per consentire il licneziamento per giusta causa, ed in ogni caso per almeno cinque giornate di lavoro, il rapporto di intende risolto per volontà del lavoratore e dunque per dimissioni volontarie

Pertanto, nessuna strumentalizzazione delle assenze ingiustificate ai fini dell’erogazione della Naspi sarà più consentita. Una vera rivoluzione!