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Danno all’autodeterminazione: cosa ci dicono le Tabelle di Milano sul risarcimento?
Ogni operatore sanitario quotidianamente prende delle decisioni “mediche” altamente impattanti per la sfera giuridica personalissima dei pazienti.
In virtù di ciò, il legislatore ha previsto un istituto, quello del consenso informato, per far sì che tali scelte terapeutiche non vengano passivamente “subite” dai loro destinatari, i quali devono essere resi adeguatamente partecipi così da realizzare un bilanciamento tra la tutela del bene salute e il diritto all’autodeterminazione della persona.
È quindi cruciale per gli esercenti la professione sanitaria la conoscenza e la comprensione del consenso informato e delle Tabelle di Milano, le quali offrono una panoramica dettagliata su come valutare il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante da lesioni all'autodeterminazione del paziente.
In virtù del ruolo assolutamente determinante che tali strumenti rivestono nella quantificazione del danno in sede giudiziale, è quindi oltremodo fondamentale per i professionisti sanitari comprenderne appieno l'impatto e l'applicazione di tali strumenti.
Il diritto al consenso informato
Il diritto al consenso informato è sancito dall’art. 1 della legge 219/2017 (c.d. Legge Gelli) che conferisce al paziente il diritto di essere adeguatamente informato prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento medico.
In particolare, il precetto stabilisce quanto segue:
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. ”
La Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 11.11.2019 n. 28985) ha stabilito due diverse e autonome voci risarcitorie in cui potrebbero incorrere i sanitari che violano la normativa sul consenso informato:
- risarcimento del danno alla salute quando si accerti che il paziente, in assenza del deficit informativo correttamente informato, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento dannoso;
- risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione quando si accerti che il paziente, in assenza del deficit informativo correttamente informato, subisca un danno patrimoniale ovvero non patrimoniale diverso dal danno alla salute
Da ciò consegue che la violazione del consenso informato non è risarcibile solo quando comporti un danno alla salute (c.d. danno biologico), ma anche tutte le volte in cui ne scaturisca un diverso danno patrimoniale e non patrimoniale.
È dunque lecito domandarsi come si risarcisca il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione quando il danno cagionato al paziente sia costituito da un danno non patrimoniale.
Cosa sono le Tabelle di Milano?
Nel 2021 le Tabelle hanno introdotto dei i criteri di liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal mancato o insufficiente consenso informato in ambito medico per violazione del diritto di autodeterminazione.
Le "Tabelle di Milano", conosciute anche come "Tabelle milanesi", costituiscono un riferimento essenziale per i giuristi quando si tratta di valutare i danni non patrimoniali. Questo documento realizzato e aggiornato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, mira a garantire coerenza e uniformità nelle decisioni giudiziali e oltre ad assicurare una maggiore prevedibilità delle sentenze, favorisce anche la risoluzione conciliativa delle controversie. L’utilità delle Tabelle è ampliamente riconosciuta da tutti gli operatori del diritto, Cassazione compresa.
“per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione. Nel dare attuazione a tali principi di diritto il giudice di merito dovrà fare applicazione di tabella aggiornata alla data della decisione.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/06/2022, n. 20292)
Quattro ipotesi di danno da consenso informato invalido
Alla luce degli studi condotti dall’Osservatorio, riportati nelle Tabelle del 2021, è possibile identificare quattro ipotesi di danno non patrimoniale, i relativi parametri di liquidazione orientativi, cioè circostanze che, prese singolarmente o cumulativamente, possono attenuare o aggravare il pregiudizio al diritto di autodeterminazione (cfr. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato / carente consenso informato in ambito sanitario):
- Danno di lieve entità: da €1.000 a € 4.000
Il danno all'autodeterminazione di lieve entità ricomprende tutte le situazioni in cui, a fronte di un trattamento somministrato senza un consenso adeguato:
- i postumi e le sofferenze fisiche e mentali sono risultati trascurabili o limitate;
- il paziente coinvolto non era in una condizione di particolare vulnerabilità;
- l'intervento era poco invasivo o urgente senza alternative terapeutiche;
- la violazione dell’obbligo informativo risulta modesta (es. l'informazione data al paziente ha avuto piccole lacune).
- Danno di media entità: da € 4.001 a € 9.000
Parliamo di situazioni in cui:
- i postumi fisici derivanti da trattamenti “viziati” nel consenso richiedono interventi riparatori non invasivi ma necessari;
- il paziente è stato sottoposto ad un intervento abbastanza urgente / con poche scelte terapeutiche e, sebbene non sia particolarmente vulnerabile dal punto di vista dell'età, delle condizioni di salute o personali, lamenta una sofferenza interiore significativa derivante proprio dall’ impossibilità di prestare adeguatamente il consenso;
- la violazione dei doveri informativi è di media entità (es. l'informazione fornita dai sanitari ha registrato carenze rilevanti).
- Danno all’autodeterminazione di grave entità: da €9.001 a € 20.000
In questa circostanza ci troviamo di fronte a:
- postumi fisici gravi e sofferenze che richiedono uno o più trattamenti riparatori, talvolta invasivi;
- la sofferenza interiore cagionata dal mancato consenso prestato è profonda, sia a livello emotivo che, in alcuni casi, a livello di aspettative personali (es. frustrazione legata all’impossibilità di realizzare progetti di vita, desideri o speranze così come se li erano prefigurati prima del trattamento);
- pazienti particolarmente vulnerabili (sia per la storia clinica, sia per le condizioni personali) che siano stati stato sottoposti ad un intervento di natura invasiva, non urgente e con diverse alternative terapeutiche;
- grave violazione dell’obbligo informativo: l'informazione in tali circostanze è completamente assente.
- Danno di eccezionale entità: liquidazione oltre i € 20.000
La fattispecie risarcisce i trattamenti non “consensati”:
- che hanno cagionato sofferenze fisiche o i postumi dalla notevole entità, talvolta con conseguenze irreversibili come il decesso del paziente;
- La cui sofferenza interiore è eccessivamente grave (es. casi in cui il trattamento viola le convinzioni religiose, come nel caso di trasfusioni di sangue in pazienti Testimoni di Geova);
- Il paziente coinvolto è estremamente vulnerabile, per età, storia clinica, condizioni personali;
- gli interventi non sono molto invasivi e non urgenti;
- esistono numerose alternative terapeutiche;
- gravissima violazione degli obblighi informativi estremizzata ai casi in cui non è stata fornita alcuna informazione riguardo a plurimi trattamenti eseguiti.
- Focus: danno nei trattamenti di tipo estetico
L’Osservatorio ha riscontrato un particolare trend nella liquidazione del danno da mancato / carente consenso informato per trattamenti sanitari di tipo estetico. Per questo tipo di trattamenti i giudici hanno spesso dato rilevanza alla “non necessarietà” del trattamento per la salute del paziente, condizione che rende maggiormente rigido e stringente l’obbligo informativo per gli operatori sanitari: nella pratica questa peculiare fattispecie di danno è stata risarcita in modo particolarmente rigoroso.
I medici estetici, quindi, dovrebbero avere ancor maggiore cura nel fornire tutte le informazioni necessarie e nell’osservare rigorosamente la normativa sul consenso informato, potendo, in caso di violazione, subire un’azione di risarcimento danni di entità maggiore rispetto agli altri sanitari.
Conclusioni
Il consenso informato non è solo un obbligo per gli operatori sanitari, ma rappresenta anche tutela del diritto fondamentale di ogni individuo a esprimere liberamente la propria volontà di scelta e di autoaffermazione, specialmente in situazioni intime e personali come i trattamenti sanitari.
Quando il consenso manca o è carente si può verificare, non solo l’obbligo di risarcire danni biologici e patrimoniali, ma anche un danno non patrimoniale da lesione dell’autodeterminazione. Tale ultimo voce di danno oggi raggiunge un maggior grado di precisione attraverso il contributo dato dalle Tabelle Milanesi.
Per tali ragioni è cruciale che tutti i soggetti diversamente coinvolti nel settore delle cure strutture sanitarie, medici e operatori (soprattutto se operanti nel settore estetico) comprendano appieno, tanto la rilevanza che il nostro ordinamento dedica al consenso informato, quanto la gravità delle conseguenze in caso di mancato rispetto.
Sarà fondamentale dunque rivedere i consensi informati proposti per la firma ai propri pazienti al fine di assicurarsi di osservare rigorosamente la normativa e, conseguentemente, evitare di essere coinvolti in un’azione di risarcimento per danno alla salute (danno biologico) e per danno da autodeterminazione (danni patrimoniali e non patrimoniali).