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Dal 15 dicembre 2021 estensione dell’obbligo vaccinale anche per chi non svolge attività clinica
Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172
È in vigore il nuovo D.L. 172/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che in parte modifica ed in parte integra il precedente D.L. 1 aprile 2021 n. 44 (convertito in Legge 28 maggio 2021 n. 76).
Il D.L. 172/2021, sostanzialmente, interviene in tre ambiti:- obblighi vaccinali ed ampliamento delle categorie soggette a tale obbligo;
- impiego delle certificazioni verdi covid-19; ed infine,
- controlli e campagne di informazione.
Nel presente contributo ci si vuole soffermare principalmente sulle previsioni normative che incideranno, dal 15 dicembre 2021, sull’organizzazione delle strutture sanitarie.
In particolare, fermo restando che l’obbligo vaccinale è ancora previsto per i professionisti sanitari e per gli operatori di interesse sanitario (pur se rimodulato dal D.L. 172/2021 sotto il profilo dell’attività di controllo, oggi demandata agli Ordini professionali), verrà di seguito analizzato l’art. 2 del D.L. 172/2021 (rubricato “Estensione dell’obbligo vaccinale”), al fine di chiarirne l’ambito di applicazione e gli effetti, rispondendo ai seguenti quesiti:
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Chi sono i nuovi soggetti obbligati?
Tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
A mero titolo esemplificativo, rientra il personale amministrativo, di segreteria ed altri dipendenti, per i quali l’adempimento all’obbligo vaccinale è presupposto necessario per lo svolgimento delle rispettive attività lavorative (art. 2, comma 1, lett. c).
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Quali sono le strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992?
Tra queste le:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
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Chi verifica l’adempimento all’obbligo vaccinale?
Per i nuovi soggetti obbligati, sono incaricati del controllo (anche tramite la verifica del Green Pass “Rafforzato”, cioè quello rilasciato anche a seguito della somministrazione del primo ciclo vaccinale o dei successivi richiami) i responsabili delle strutture sanitarie di cui all’art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992 (art. 2, comma 2).
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Cosa si intende per adempimento all’obbligo vaccinale?
Al momento del controllo risulta adempiente all’obbligo vaccinale chi:
- possiede ed esibisce (entro 5 giorni dalla richiesta) la certificazione di avvenuta vaccinazione;
- possiede ed esibisce (entro 5 giorni dalla richiesta) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione, la documentazione attestante la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro 20 giorni dalla richiesta dell’incaricato al controllo);
- possiede ed esibisce (entro 5 giorni dalla richiesta) la documentazione che attesti l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (per i soggetti, cioè, che non rientrano nella previsione dell’art. 2, comma 1, D.L. 172/2021).
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Chi sono i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale?
Coloro che non rientrano nelle categorie previste dall’art. 2, comma 1, D.L. 172/2021, ovvero coloro che siano in possesso di un certificato del medico di medicina generale che attesti la sussistenza di un pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate (art. 1, comma 1, lett. b).
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Quali sono le conseguenze in caso di accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale?
L’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina:
- l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- l’immediata sospensione del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati (art. 2, comma 3).
Solo chi sia in possesso della documentazione attestante l’omissione o il differimento della vaccinazione (nel senso precisato in risposta al quesito n. 5) può essere adibito dal datore di lavoro a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio Sars-CoV-2 (art. 1, comma 7).
Diversamente da quanto previsto con la precedente normativa, essere adibiti a mansioni diverse non è più un’alternativa alla vaccinazione.
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Fino a quando è efficace la sospensione?
- alla comunicazione al datore di lavoro da parte del soggetto obbligato dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
- in ogni caso non oltre sei mesi decorrenti dal 15 dicembre 2021 (art. 2, comma 3).
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Cosa succede se un soggetto obbligato non si vaccina e continua ugualmente a svolgere la propria attività lavorativa?
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale determina, oltre alle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di competenza, l’irrogazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa:
- da € 600 ad € 1.500 (con possibilità di pagamento in misura ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992);
- raddoppiata in caso di reiterazione della violazione (art. 2, comma 6).
Quanto sopra esposto rappresenta un’analisi schematica del nuovo D.L. 172/2021 che, sebbene in attesa di essere convertito in legge, presenta già oggi alcune criticità e lacune. Per fare un esempio concreto, destano incertezza negli operatori del settore i seguenti quesiti:
- cosa deve intendersi per “contratti esterni”?
- quali sarebbero gli ordinamenti di competenza dei nuovi soggetti obbligati?
- quali sarebbero i soggetti deputati al controllo di chi a sua volta controlla?
- quali sarebbero per gli addetti ai controlli?
- quali sarebbero i termini per richiedere la documentazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale? (laddove “senza indugio” non pare essere un’unità temporale esattamente ed univocamente determinabile).
Tali lacune, elencate sono in parte, meriterebbero di essere colmate e chiarite da parte del Governo che, si auspica, con la conversione in legge del commentato D.L. 172/2021, apporterà le modifiche necessarie al fine di consentire una corretta, univoca e “non discrezionale” applicazione della legge.