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DAL 1/1/2013 IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICITA' DEI BANDI E' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
“Decreto CRESCITA-BIS” - Legge 17/12/2012, n. 221
L'art. 34, comma 35° del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita-bis”) ed entrato in vigore il 19/12 u.s. ha introdotto la nuova disposizione secondo cui, a far data dal 1 gennaio 2013, l'aggiudicatario di una pubblica gara sarà tenuto a rimborsare alla P.A. appaltante le spese di pubblicazione del bando su 2 dei principali quotidiani a livello nazionale nonché su 2 quotidiani a maggior diffusione locale - nel caso di gare di opere, forniture e servizi soprasoglia comunitaria (art. 66, comma 7°, secondo periodo D.Lgs.n. 163/2006) - nonché le spese di pubblicazione del bando su 1 quotidiano a livello nazionale ed 1 quotidiano a diffusione locale - nel caso invece di gare di opere sottosoglia - (art. 122, comma 5° secondo periodo D.Lgs.n. 163/2006). In primo luogo occorre chiarire come i costi a cui fa riferimento detto art. 34, comma 35° siano SOLO quelli relativi alla pubblicazione dei bandi d'indizione delle gare nonché degli avvisi post-gara (con esclusione, quindi, delle spese di pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali) ed, inoltre, è opportuno ricordare come, tanto per i lavori pubblici d'importo inferiore a 500.000 €, che per le forniture e servizi di valore sottosoglia comunitaria (200.000 €), non è previsto alcun obbligo di pubblicità sui giornali. Pregia infine rammentare come tale obbligo di rimborso che grava sull'aggiudicatario (per cui d'ora innanzi sarà buona norma considerare, all'atto di formulazione delle offerte, anche detti costi di pubblicazione degli avvisi di gara), se anche non dovesse risultare espressamente indicato come “dovuto” nella lex specialis di gara, ciò ugualmente risulta gravare sull'aggiudicatario (in quanto disposto ex lege). Infine pregia segnalare come, se anche detto rimborso non sia intervenuto entro i 60 gg. dalla data dell'aggiudicazione (come prescrive la norma), ciò nonostante si ritiene che tale circostanza non possa legittimamente motivare la mancata stipula contrattuale quanto, tutt'al piu', motivare l'Amministrazione affidante a trattenere, alla prima fattura da pagare all'appaltatore, la somma dovuta per detto rimborso.