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Cosa cambia dopo la sentenza delle Sezioni Unite sulla usurarietà degli interessi moratori?
Cass. Sez. Unite, 18/09/2020, n.19597
In Italia, l’usura è disciplinata dall’art. 644 c.p. e dall’art. 1815 c.c.
Ai sensi della normativa antiusura, la banca commette un illecito quando a fronte di un prestito concorda un tasso d’interesse:
- superiore ad un limite legislativo determinato trimestralmente da Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Usura c.d. “oggettiva”);
- inferiore a questo limite legislativo ma che, in base ad una valutazione complessiva (tasso medio + circostanze concrete), risulti comunque “sproporzionato” e applicato in presenza di “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” del debitore (Usura c.d. “soggettiva”)
La conseguenza “civilistica” (rammentiamo come l’Usura, oltre ad un illecito civile, configuri anche un reato) è regolata dalla sanzione della “non debenza degli interessi” prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c.
Una volta che il Giudice accerta l’usurarietà del tasso d’interesse, il debitore potrà beneficiare dell’esonero dal pagamento degli interessi.
- Ma la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (applicabili nel solo caso di inadempimento del debitore)?
- E, se del caso, vi sono delle differenze rispetto all’usura degli interessi corrispettivi (dovuti alla banca per il semplice fatto della remunerazione del prestito)?
A tali quesiti hanno dato riscontro le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19597/2020 del 18/09/2020.
La pronuncia è fondamentale in quanto fornisce delle indicazioni chiare su come risolvere l’annoso contenzioso tra banca e cliente, avendo assunto posizione su ogni questione relativa al contrasto circa l’usurarietà degli interessi moratori.
Riservandoci di esaminare successivamente gli aspetti “critici” e più strettamente giuridici della questione, affrontiamo per adesso le ricadute “pratiche” di questa decisione, andando a verificare cosa cambierà nei rapporti tra banca e cliente.
1. La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori
Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disciplina antiusura si applichi anche agli interessi moratori, non solo agli interessi corrispettivi.
Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dall’orientamento teso ad escludere l’operatività della disciplina antiusura, in caso di usura degli interessi moratori, non troverà applicazione il rimedio previsto dall’art. 1344 c.c. per la “penale manifestamente eccessiva”.
Tale decisione è favorevole al cliente in quanto l’applicazione dell’art. 1344 c.c. avrebbe consentito la mera riduzione degli interessi moratori qualora ritenuti eccessivi dal Giudice. Ciò avrebbe condotto inevitabilmente ad un sistema discrezionale, senza poter contare su un sistema di regole che, analogamente alla disciplina antiusura, stabilisca precisi limiti oggettivi.
2. Validità del principio di simmetria e il tasso soglia specifico per gli interessi moratori
La “simmetria” applicata agli interessi moratori è un principio che la giurisprudenza ha ricavato dalle modalità utilizzate dal Legislatore per calcolare il limite soglia d’usura.
Ed infatti, come detto in premessa, i decreti ministeriali indicano il tasso soglia oltre il quale le banche, in un determinato trimestre (i trimestri sono: gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre), non possono concordare tassi d’interesse superiori.
Il problema che si erano posto per l’usurarietà degli interessi moratori consisteva nel fatto che il Tasso soglia suddetto non era calcolato in modo tale da considerare che il tasso moratorio nei contratti era mediamente più elevato rispetto a quello corrispettivo. Da qui la tesi restrittiva, fondata sul principio appunto di “simmetria”, secondo cui non sarebbe possibile verificare l’usurarietà degli interessi moratori ricorrendo al tasso soglia degli interessi corrispettivi.
Al contrario, secondo questa tesi, per rispettare il principio di simmetria, bisogna ricorrere, attraverso una semplice operazione aritmetica, ad un tasso soglia specifico per gli interessi moratori che tenga conto dei valori medi del tasso di mora.
Ebbene, le Sezioni Unite, come anticipato, hanno accolto la tesi del tasso soglia specifico per gli interessi moratori sulla base di argomentazioni (alle quali si rinvia) che, applicate alla realtà, conducono a tre esiti diversi:
- nel periodo 7 marzo 1996 – 31 marzo 2003, il tasso moratorio specifico sarà quello previsto per gli interessi corrispettivi;
- nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il tasso moratorio specifico sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di 2,1%;
nel periodo post 1 gennaio 2018, sarà calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di 1,9% per i mutui ipotecari, 4,1% per i leasing e 3,1% per gli altri prestiti.
3. Si applica l’art. 1815, comma 2, cod.civ., ma in una lettura interpretativa che preservi gli interessi corrispettivi
Sul punto, le Sezioni Unite hanno disatteso l’orientamento estensivo secondo cui l’usurarietà del tasso di mora avrebbe dovuto conseguire la restituzione di tutti gli interessi, corrispettivi e moratori.
Al contrario, si è ritenuto che la sanzione della non debenza degli interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisca soltanto la clausola degli interessi moratori, non estendendosi anche a quella degli interessi corrispettivi.
4. Effetti dell’applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c.: il meccanismo dell’art. 1224 c.c.
L’applicabilità dell’art. 1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori, in astratto, dovrebbe comportare il diritto del debitore di non pagare interessi moratori. In sostanza la banca, in caso di usura del tasso di mora, perderebbe tutti gli interessi moratori.
Le Sezioni Unite, però hanno ritenuto che non si verifichi la non debenza degli interessi moratori, ma che debba esservi una sorta di applicazione combinata degli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1224 c.c., in quanto:
“In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore di cui all’art. 1224 cod.civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
Di conseguenza, il debitore dovrà, come minimo, pagare gli interessi moratori al tasso corrispettivo che è stato concordato nel contratto con il creditore (ovviamente a condizione che sia legittimo).
Peraltro, si aggiunge che le Sezioni Unite hanno precisato che la “sanzione del Tasso corrispettivo” ex art. 1224 c.c. non troverà applicazione quando la banca ha applicato interessi che, nonostante l’usurarietà della clausola del tasso di mora, siano comunque risultati inferiori al tasso soglia.
5. In caso di consumatore, altro rimedio applicabile a tutela del cliente è quello di cui all’art. 1469 bis, comma 3, n. 6
La pronuncia in commento ha infine chiarito che il debitore, se qualificato “consumatore”, potrà ottenere, ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 6 del Codice del Consumo, l’applicazione del tasso corrispettivo ex art. 1224 c.c. laddove la misura degli interessi moratori risulti eccessiva
Si tratta dunque di un altro rimedio che, in aggiunta a quello previsto dalla normativa antiusura, potrà essere utilmente attivato dal (solo) consumatore per ottenere l’applicazione del tasso corrispettivo.