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Corte di Giustizia UE: No ai divieti assoluti alla pubblicità dei dentisti

19/05/2017
Edoardo Di Gioia

Corte di Giustizia UE, Sentenza 4 Maggio 2017 – Causa C- 339/15

Tutela della salute, della dignità professionale dei dentisti, dei pazienti e della concorrenza, questo il ventaglio di argomenti sui quali si è pronunciata la Corte di   Giustizia nella sentenza in commento.

Vediamo dunque il fatto.

Un Tribunale Belga rinviava alla Corte di Giustizia in via preliminare una serie di quesiti inerenti nella sostanza la compatibilità con il diritto dell’Unione  di una normativa nazionale che come quella Belga imponesse un vero e proprio divieto per i dentisti di pubblicizzare la propria attività salvo che tramite una targa “ di dimensioni e aspetto non appariscenti” apposta all’ingresso del proprio studio.

In particolare il Tribunale specificava la richiesta individuando nella Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (in Italia Codice del consumo) nella direttiva sul commercio elettronico (in Italia D.lgs. 70/2003) e nella normativa primaria sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi di cui al Trattato le disposizioni con le quali le limitazioni, fortissime, imposte dalla normativa nazionale belga, potevano considerarsi in contrasto.

Alla base delle istanze alla Corte dell’Unione v’era la vicenda di un dentista che aveva posto nei pressi dell’ingresso del proprio studio un “appariscente” totem trifacciale con le indicazioni del proprio studio e slogan pubblicitari e che aveva pubblicato online sul proprio sito web una serie di contenuti pubblicitari tra i quali delle testimonianze di pazienti che in definitiva pare decantassero le qualità del dentista in questione rispetto a precedenti esperienze da loro stessi vissute con altri professionisti.  Tale comportamento, per la legge belga in questione, ha rilievo penale.

Sulla base dell’assunto del Tribunale nazionale, in base al quale la normativa nazionale belga che impone i divieti, è posta a tutela della salute pubblica e della dignità della professione di dentista, il giudice dell’Unione stabilisce
in primo luogo che effettivamente la pubblicità dei sanitari costituisce una pratica commerciale, potendosi così applicare la Direttiva 2005/29 (recepita in Italia con il Codice del Consumo). Tale disciplina tuttavia di per sé non osta a limitazioni e divieti imposti per le ragioni di tutela della salute di cui sopra. Il giudizio dunque sulla reale consistenza di tali ragioni di tutela è lasciato al giudice nazionale.

Parimenti applicabile alle comunicazioni dei professionisti tramite il web è la direttiva sul commercio elettronico 2000/31 (In Italia il d.lgs. 70/2003) che invece la Corte ritiene osti a divieti assoluti in pubblicità in quanto l’obbiettivo di tutela della salute può essere certamente perseguito con regole professionali che disciplinino “le forme e le modalità delle comunicazioni commerciali” .

Identicamente la Corte stabilisce che detti divieti assoluti sono incompatibili con l’art. 56 del Trattato (TFUE) che prevede il principio di libera prestazione di servizi in quanto detto divieto “eccede quanto necessario per realizzare gli obbiettivi perseguiti da detta normativa” nazionale (ossia gli obbiettivi di tutela della salute in primo luogo e di dignità professionale).

In definitiva, come sempre attenta al diritto vivente e alle relative implicazioni sui diritti fondamentali riconosciuti dal Trattato e dal diritto dell’Unione ai cittadini e alle imprese (diritti di cittadinanza europea potremmo dire con uno slancio ottimistico sul presente e sul futuro dell’Unione Europea), la Corte chiede agli Stati membri di utilizzare i margini di discrezionalità lasciati dalla normativa comunitaria al fine di realizzare concreti obbiettivi di tutela di interessi meritevoli, non arrocandosi su posizioni di principio idonee solamente a limitare le libertà piuttosto che ad enfatizzarne il portato negli specifici settori economici di volta in volta considerati.

La salute prima di tutto, ci dice in sostanza la Corte, ma non è detto che anche una pubblicità corretta non possa essere salutare. Per i pazienti e per i professionisti aggiungiamo noi.