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CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE: il giudizio della Corte di Strasburgo
Corte Europea dei diritti umani, sentenza 1/12/2015 - motivazioni 12/01/2016
La Corte dei diritti dell’uomo (Corte EDU) è intervenuta sul tema del controllo del datore di lavoro delle e-mail aziendali del dipendente. Secondo la Corte la visualizzazione della posta del dipendente rappresenta un caso di ingerenza nel diritto alla vita privata del lavoratore, ma tale controllo resta compatibile con la Convezione dei diritti dell’uomo e dunque legittimo, tanto da giustificarne anche il licenziamento.
Nonostante non sia vincolante per i Tribunali nazionali, la posizione della Corte Europea assume importanza divenendo un valido precedente giurisprudenziale volto a bilanciare il diritto alla privacy ed i doveri contrattuali incombenti sui dipendenti con le esigenze dei datori di lavoro.
Questo il caso.
Un datore di lavoro scopre che il dipendente usava la messaggistica di Yahoo, intestata all'azienda con lo scopo di rispondere ai quesiti dei clienti, per parlare con la fidanzata e il fratello di questioni personali, infrangendo una regola sancita nel Regolamento interno adottato e divulgato dall'azienda stessa. In un primo momento, il dipendente ha replicato formalmente alle accuse mosse dall'azienda dichiarando di aver usato solo professionalmente lo strumento ma è stato smentito da un report di 45 pagine contenente le trascrizioni di messaggi di natura personale, avvenute durante un arco temporale ristretto di monitoraggio. L'azienda ha dunque licenziato il dipendente sulla base della violazione del regolamento interno che vietava espressamente l'uso di computer per scopi personali correlato ovviamente ad improduttività lavorativa. Il Caso arriva alla Corte EDU per presunta violazione dell'art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativo al “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”.
Il giudizio della Corte Europea di Strasburgo.
Sino ad oggi, il diritto alla protezione dei dati (di cui all’articolo 8 CEDU) è stato particolarmente tutelato dalla Corte, ne consegue che la sentenza risulta importante ed apparentemente in controtendenza rispetto ad altre pronunce della stessa Corte.
Nel caso di specie, in particolare i giudici di Strasburgo hanno stabilito che "non è irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l'orario di lavoro" e che quanto deliberato in sede nazionale è "un buon equilibrio tra il diritto alla privacy del dipendente e gli interessi del suo datore di lavoro".
Quindi, per la Corte, non vi sarebbe violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto l'accesso alle comunicazioni dell'account aziendale è stato effettuato nella convinzione che contenesse solo comunicazioni professionali, come dichiarato nella linea difensiva del dipendente all'inizio del procedimento disciplinare, e che il contenuto dei messaggi privati non sia stato rilevante ai fini del licenziamento ma come verifica successiva alle dichiarazioni del dipendente. Nessun altro controllo è stato fatto sui dati conservati sul computer assegnato al dipendente, a dimostrazione per la Corte di un monitoraggio limitato nello scopo e proporzionato, nonché circoscritto temporalmente.
Il ragionamento della Corte parte dal presupposto che la circostanza che il dipendente abbia intrapreso una corrispondenza personale durante l’orario di lavoro abbia pregiudicato la sua produttività.
Certo il ragionamento della Corte apre nuovi spiragli al potere datoriale nel controllo dell’attività lavorativa dei lavoratori, anche in linea con introdotto dal Jobs Act alle modifiche all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Un punto fondamentale però è in linea anche con quanto indicato dal Garante (cft Linee guida del Garante per posta elettronica e internet, Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007): i Regolamenti interni sono lo strumento atto a disciplinare il corretto utilizzo degli strumenti aziendali anche sotto il profilo della privacy.
Quali contenuti debba avere un buon regolamento interno è un tema che verrà approfondito nel corso “APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA PRIVACY E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE: rapporti di lavoro, sito Internet e pubblicità” che si terrà il prossimo 12 aprile a Bologna.