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Contenuti digitali e diritto di recesso nei contratti a distanza

28/10/2020

CGUE, 8/10/2020, C-641/19

Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia ha chiarito due aspetti problematici della vendita a distanza di contenuti digitali, intesi ai sensi della Direttiva UE 2011/83 come “i dati prodotti e forniti in formato digitale”.

Il caso.

Un consumatore tedesco stipulava con un fornitore di servizi digitali un abbonamento della durata di 12 mesi, l’abbonamento permetteva di contattare e scambiare informazioni con gli altri abbonati per tutta la durata del contratto. A ciascun abbonato veniva inviata una selezione automatica di contatti, stabilita sulla base di un test di personalità effettuato sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall’utente. Il fornitore del servizio informava correttamente il consumatore del suo diritto di recesso ma il consumatore confermava la volontà di ricevere il servizio sin da subito nonostante il diritto di recesso non fosse ancora spirato.

Successivamente il consumatore esercitava il proprio diritto di recesso nei termini; il fornitore a quel punto gli imputava una parte del prezzo iniziale a titolo di indennità compensativa.

Il consumatore adiva la giustizia tedesca e la questione approdava davanti alla Corte di Giustizia, che dirimeva i due punti seguenti.

Importo che il consumatore deve pagare per le prestazioni fornite prima dell'esercizio del diritto di recesso

Il ragionamento della Corte prende le mosse dal testo dell’art. 14 par 3 della Direttiva 2011/83, secondo cui il consumatore che abbia richiesto l’esecuzione del contratto concluso a distanza prima della conclusione del periodo previsto per il recesso è tenuto a pagare “un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il fornitore del recesso, tenuto conto delle prestazioni previste nel contratto”.

L’importo da pagare deve essere proporzionale e calcolato sulla base del prezzo totale concordato e di tutte le prestazioni oggetto del contratto sia quelle principali che quelle accessorie.

Solo qualora il contratto preveda espressamente che una o più prestazioni vengano eseguite integralmente sin dall’inizio, il fornitore potrà chiedere un’indennità proporzionata all’intero prezzo della prestazione; in caso contrario occorre tenere conto del prezzo convenuto per tutte le prestazioni e calcolare l’importo pro rata temporis.

La previsione dell’art. 14 par. 3 della direttiva 2011/83 è stata recepita nell’art. 57 comma 3 del Codice del Consumo, che dunque andrà interpretato alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia.

Eccezione al diritto di recesso in caso di fornitura di contenuti digitali

La Corte affronta un’altra questione interessante, ovvero se un servizio che permetta al consumatore di creare, trattare o memorizzare dati in formato digitale e di accedervi e che consenta la condivisione dei medesimi dati in formato digitale possa essere considerato fornitura di “contenuto digitale” oppure no. Distinzione importante tenuto conto dell’eccezione al diritto di recesso prevista dall’art. 16 lettera m) della Direttiva 2011/83, secondo cui non è riconosciuto il diritto di recesso per i contratti a distanza relativi alla “fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe preso il diritto di recesso.”

Secondo la Corte un servizio come quello in questione non può essere considerato fornitura di contenuto digitale, tenuto conto del combinato disposto dell’art. 2 punto 11, che definisce il significato di “contenuto digitale” come i dati prodotti e forniti in formato digitale, e il considerando n. 19 della medesima direttiva, secondo cui “per contenuto digitale si intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi mezzo”.

Come conseguenza il tipo di servizio fornito nel caso concreto non rientra tra le eccezioni al diritto di recesso previste dall’art. 16 della Direttiva e recepite all’art. 59 del Codice del Consumo.