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CONSORZIO STABILE: da chi devono essere posseduti i requisiti d'idoneita economica e tecnica ?
Cons.St., III°, 19/11/2014 n. 5689
La sentenza in commento affronta la problematica circa il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica in materia di consorzi stabili ex art. 36 D.Lgs.n. 163/06 ed, in particolare, se tali requisiti debbano ricercarsi in capo al Consorzio “nel suo complesso”, ovvero nei confronti delle singole consorziate “indicate” (quelle che effettivamente svolgeranno poi l'attività dedotta in contratto).
La gara indetta con procedura aperta e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa aveva ad oggetto l'affidamento triennale di un servizio.
La procedura veniva aggiudicata ad un consorzio stabile composto da due consorziate, avverso cui insorgeva la seconda graduata che eccepiva, tra i vari motivi, l'omessa dimostrazione - in capo alle singole imprese del Consorzio che avrebbero eseguito il servizio - del singolo possesso dei requisiti d'ammissione alla gara.
Nello specifico si contestava l'assenza del requisito tecnico/professionale di un particolare servizio.
Il Consiglio di Stato, intervenendo sulla questione, ha ribadito il principio secondo cui - negli appalti diversi dai lavori - i requisiti relativi alla disponibilità delle “attrezzature”, dei “mezzi d'opera” e dell'”organico medio annuo” possono essere provati avvalendosi dei requisiti dei singoli consorziati, mentre tutti gli altri requisiti speciali (che attengono alla capacità economico-finanziaria e tecnica in generale) possono essere posseduti dal Consorzio nel suo insieme, quale soggetto “unico” che partecipa alla gara ed assume il vincolo contrattuale.
Ciò in virtù del fatto che la regola richiamata dall'art. 36 comma 7° del Codice degli appalti, secondo cui il consorzio deve qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate indicate, si riferisce ai soli contratti di appalti di lavori.
Ai fini pertanto della partecipazione ad una gara diversa dall'affidamento di opere, l'idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere riferiti al solo Consorzio stabile ai sensi dell'art. 94 e 277 del DPR 207/2010, trovando in questo caso applicazione l'art. 35 D.Lgs. 163/2006 che disciplina i consorzi generici operanti nel settore delle forniture e dei servizi.