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CONFRONTO A COPPIE: e possibile che l’esclusione di uno qualsiasi dei concorrenti possa comportare l’annullamento dell’aggiudicazione della gara?
Cons. Stato, III°, 22/2/2017, n. 841
La sentenza in commento offre degli spunti innovativi in merito alle conseguenze derivanti dall’esclusione di uno dei partecipanti ad una procedura di gara ai fini della corretta applicazione del cd. “metodo del confronto a coppie”.
Tale metodo serve a correggere e mitigare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, evitando che si verifichino valutazioni qualitative eccessivamente discrezionali da parte della Commissione Giudicatrice.
Con il confronto a coppie, infatti, si mira ad individuare NON la migliore offerta “in assoluto”, ma quella “relativa” rispetto alle altre proposte di gara.
Va da sé, quindi, che se ogni offerta non viene giudicata in astratto, ma solo all’esito del confronto con un’altra – da qui il cd. “confronto a coppie” – è quindi decisiva l’ammissione o esclusione dell’offerta con cui si viene confrontati.
Nel caso in esame la società Salini Impregilo S.p.a., classificatasi seconda nella graduatoria finale di una gara, impugnava l’aggiudicazione alla società Infrastrutture Lombarde S.p.a. della concessione per la progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero “Città della Salute e della Ricerca” di Sesto San Giovanni.
Tra i vari motivi d’impugnazione la ricorrente contestava anche l’ammissione alla fase di valutazione di una ditta - classificatasi 6° in graduatoria e successivamente esclusa dalla procedura – la cui esclusione doveva quindi comportare, secondo la ricorrente, l’annullamento dell’intera graduatoria di gara.
Ciò in virtù del fatto che, con il metodo del confronto a coppie, l’esclusione di un partecipante doveva comportare una differente articolazione nell’assegnazione dei punteggi, con conseguente rideterminazione della classifica finale e quindi dell’esito dell’intera procedura.
Il Consiglio di Stato, interessato al caso, nonostante la giurisprudenza avesse finora ritenuto d’annullare la graduatoria solo nel caso in cui, in fase di controllo, risultassero esclusi i primi 2 concorrenti, ha al contrario deciso di estendere tale principio anche nel caso d’esclusione della 6° classificata, dovendo i punteggi - e quindi la classifica finale - essere tutti rideterminati all’esito dell’eliminazione dell’offerta inammissibile (indipendentemente dalla sua collocazione in graduatoria).
Ciò conducendo all’annullamento dell’aggiudicazione della gara.