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I confini di operatività dell'assistente di studio odontoiatrico: i chiarimenti del Ministero della Salute
A poco più di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha formalmente istituito il profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle numerose perplessità sorte con riferimento, fra le altre, alle esplicite limitazioni di operatività della figura, il Ministero della Salute ha finalmente deciso di intervenire fornendo alcuni chiarimenti.
Le maggiori difficoltà interpretative si erano, infatti, appuntate sulla previsione di cui all’art. 1, comma 2, del suddetto D.P.C.M., ove si legge:
“(…) è fatto assoluto divieto all’assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente, anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore (…)”.
Già il Consiglio Superiore di Sanità – consultato dal Ministero della Salute prima della trasmissione della propria nota interpretativa – aveva avuto modo di osservare che la suddetta prescrizione doveva essere interpretata nel senso di impedire alla istituenda figura professionale di eseguire procedure di carattere invasivo sul paziente, pur in presenza dell’odontoiatra.
Ed è in questo stesso senso che il Ministero della Salute si è, appunto, espresso nella nota invita alla Commissione Albo Odontoiatri Nazionale il 3 Luglio scorso, laddove richiama esplicitamente la posizione espressa dal Consiglio Superiore di Sanità.
Pare, dunque, possibile affermare che, rispetto ad alcune rigide interpretazioni che avevano già iniziato ad affacciarsi nel panorama dell’odontoiatria nazionale – tali da escludere, in radice, la possibilità che l’assistente di studio odontoiatrico fosse autorizzato anche solo ad avvicinarsi al cavo orale del paziente – l’interpretazione fornita dal Ministero appare più possibilista, consentendo alla suddetta figura di continuare a svolgere le proprie attività di assistenza e supporto all’odontoiatra, pur senza invadere gli spazi di operatività espressamente riservati a quest’ultimo.