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Comunità Energetiche Rinnovabili: novità e opportunità del nuovo DM n.127/2025
Quadro normativo delle CER
Con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 maggio scorso (DM 127/2025 pubblicato sul sito del MASE il 25 giungo ed entrato in vigore il 26 giugno) il Governo ha inteso dare una “accelerata” all’accesso ai fondi disponibili del PNRR e per lo sviluppo delle energie rinnovabili e la promozione delle comunità energetiche secondo le linee guide europee.
Sebbene, infatti, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possano offrire un contributo importante alla strategia nazionale per la transizione energetica, promuovendo l’autoconsumo, la condivisione e la produzione locale di energia pulita, lo strumento non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità.
La partecipazione ad una CER consente – già oggi – alle PMI, ai privati, agli enti pubblici e alle amministrazioni locali di consumare e condividere collettivamente energia da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, sociali ed economici.
In prospettiva le CER potrebbero diventare, inoltre, uno strumento chiave per le amministrazioni pubbliche (promotrici di tali iniziative) per contribuire alla decarbonizzazione e alla lotta alla povertà energetica. Entrambi obiettivi europei.
La prima definizione di CER la ritroviamo, infatti, nel diritto europeo (pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» che comprende la Direttiva per il mercato interno dell’energia elettrica e la Direttiva sulle energie rinnovabili) che promuove le CER come “strumento utile a raggiungere gli obiettivi europei prefissati in materia di quantità di energia prodotta tramite fonti rinnovabili” fondato sulla “volontaria adesione” di un insieme di utenti che collaborano per produrre, condividere, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale.
A livello nazionale il DLgs n. 199/2021 introduce nel nostro ordinamento le “Comunità Energetiche Rinnovabili” definite come “soggetti giuridici autonomi” costituiti da soggetti pubblici e privati che condividono energia pulita prodotta dagli impianti messi a disposizione della CER, con benefici per i membri e per la collettività locale. Con il successivo DM 7 dicembre 2023, n. 414 sono state gettate le basi per la loro promozione attraverso un maccanismo di incentivazione che riconosce una “tariffa premio” (erogata dal GSE per 20 anni) per l’energia prodotta e consumata virtualmente all’interno di una CER, a cui si aggiunge un “contributo di valorizzazione” determinato dalla ARERA.
Un ulteriore incentivo è stata la previsione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del PNRR che copre fino al 40% delle spese sostenute per realizzare nuovi impianti (o ampliamenti di impianti esistenti), a condizione che si trattasse di impianti di potenza fino ad 1 MW e che fossero localizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Le novità e le nuove opportunità del DM 127/2025
Le ragioni che non hanno consentito alla misura incentivante di stimolare la nascita di nuove CER nei termini attesi sono da ricercare non nei limiti di carattere tecnico ovvero dimensione dell’impianto (potenza fino a 1 MW) e perimetro della configurazione di autoconsumo legato alla stessa “cabina primaria” quanto invece l’aver limitato il contributo PNRR ai Comuni molto piccoli.
La novità più significativa del decreto di maggio è rappresentata proprio dall’ampliamento della platea dei beneficiari, che ora include i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti superando di gran lunga il tetto originario di 5.000.
Non si tratta di modifiche di poco conto ma di un intervento che muta lo scenario. Non vi è dubbio, infatti, che estendendo l’ambito di applicazione a comuni più grandi e a una più ampia gamma di partecipanti, il governo stia promuovendo attraverso le CER la decentralizzazione della produzione e del consumo di energia e, contestualmente, l’emancipazione economica e sociale a livello locale.
A ciò si aggiungono ulteriori vantaggi per i soggetti che decidono di investire nella realizzazione di un impianto di energia rinnovabile essendo previsto un incremento dell’anticipo che il GSE eroga a coloro che ottengono il contributo PNRR, nonché una proroga di alcune tempistiche per la realizzazione dei progetti, la possibilità di estendere i nuovi benefici anche ai progetti già presentati (una sorta di applicazione retroattiva delle nuove disposizioni). Vediamo nel dettaglio le singole novità e conseguenti opportunità di investimento:
- Ampliamento della platea dei beneficiari
Come sopra detto, il decreto prevede che privati e amministrazioni pubbliche possono usufruire di un contributo PNRR a fondo perduto (che copre fino al 40% dei costi di investimento) se realizzano impianti localizzati in Comuni fino a 50.000 abitanti. Ciò significa aumentare non solo l’interesse di un numero considerevolmente maggiore di comuni (il 90% dei comuni italiani), ma anche di poter realizzare progetti centri urbani di medie dimensioni che presentano una domanda energetica più elevata e un maggiore potenziale per generare benefici ambientali, economici e sociali diffusi attraverso l’implementazione delle CER.
Altra novità del decreto è l’aver previsto le persone fisiche come beneficiari diretti, eliminando le precedenti limitazioni e riduzioni che si applicavano in caso di cumulo con altri incentivi. Questa modifica rende la partecipazione più attraente e finanziariamente sostenibile per i privati.
- Alleggerimento oneri finanziari
Altra modifica significativa è l’aver alleggerito l’onere finanziario iniziale a carico dei proponenti dei progetti, il decreto aumenta in modo significativo l’anticipo massimo erogabile dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) portandolo dal precedente 10% al 30% del contributo totale ammissibile.
In questo modo si intende facilitare l’accesso ai finanziamenti, in particolare per i soggetti con risorse finanziarie più limitate, per i quali sarebbe più difficoltoso reperire il capitale iniziale richiesto per l’avvio di un progetto di realizzazione di impianti rinnovabili. Il saldo restante del contributo sarà erogato al completamento dei lavori.
- Cumulo dei benefici per le persone fisiche
Il decreto 414/2023 prevedeva un divieto di cumulo con riduzione fino al 50% della tariffa premio per gli impianti che avessero ottenuto il contributo a fondo perduto del 40%. Tale divieto di cumulo è caduto con riguardo alle persone fisiche, con la conseguenza che la tariffa premio verrà riconosciuta senza alcuna riduzione sulla energia condivisa da persone fisiche anche per impianti incentivati con fondi PNRR.
- Retroattività delle disposizioni
Una caratteristica abilitante fondamentale del Decreto 127/2025 è la sua applicabilità retroattiva. Ciò significa che le nuove e più favorevoli disposizioni introdotte dal decreto sono valide anche per i progetti già in corso o per le domande già presentate prima dell’entrata in vigore ufficiale del decreto, avvenuta il 26 giugno 2025. Questa condizione di retroattività non era prevista nel precedente quadro normativo, rappresentando un miglioramento significativo per le iniziative in corso.
- Le scadenze previste dal decreto
Non c’è dubbio che il decreto di maggio ha introdotto importanti benefici per investimenti di PMI e per progetti promessi dalle amministrazioni locali. I tempi però sono stretti e occorre fare in fretta. Ad oggi (e salvo proroghe) la scadenza per la presentazione delle domande di incentivo al GSE (a sportello) per la realizzazione di impianti incentivabili scade il 30 novembre 2025. Una volta che la domanda viene accolta, è poi necessario rispettare le due altre scadenze previste dal decreto: entro il 30 giugno 2026 per completare i lavori; entro 24 mesi dal completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 per l’entrata in esercizio dell’impianto.