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Come erogare le prestazioni e i servizi di teleriabilitazione? La Conferenza Stato-Regioni adotta le nuove Indicazioni nazionali. I punti cardine del documento
La Conferenza Stato-Regioni, dopo le Linee guida sulla telemedicina dello scorso 17 dicembre 2020, ha recentemente voluto fornire le “Indicazioni nazionali per l’erogazione delle prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”.
Come noto, l’emergenza sanitaria ha causato diverse difficoltà nell’esercizio dell’attività sanitaria e tra le attività che hanno subito più limitazioni (per l’impossibilità di accedere ai servizi), vi è certamente la riabilitazione. Una possibile soluzione per risolvere tali criticità si è rinvenuta nel possibile sviluppo dell’erogazione delle prestazioni sanitarie a distanza mediante attivazione di strumenti di sanità digitale.
Il documento offre così una serie di criteri comuni e prescrizioni per uniformare le attività di teleriabilitazione su tutto il territorio nazionale.
In primo luogo, la Conferenza Stato-Regioni definisce il concetto di teleriabilitazione e ne delimita i campi di applicazione.
La teleriabilitazione consiste nell’erogazione a distanza di prestazioni e servizi intesi a migliorare, o comunque mantenere il funzionamento psicofisico di persone di tutte le fasce di età, con disabilità o disturbi, congeniti o acquisiti, transitori o permanenti, oppure a rischio di svilupparli.
I relativi trattamenti risultano complementari ad altre prestazioni sanitarie di cura, riabilitazione e prevenzione e possono essere fruiti in qualsiasi luogo non esclusivamente assistenziale a disposizione del paziente.
Gli ambiti di applicazione della teleriabilitazione, da utilizzarsi in continuità, integrazione o in alternativa alle metodiche tradizionali, riguardano nello specifico quello motorio e cognitivo, neuropsicologico, occupazionale, della comunicazione, della deglutizione, del comportamento, cardiologico, polmonare.
Non vi sono differenziazioni rispetto alla riabilitazione ordinaria, essendo anch’essa rivolta a persone di ogni età.
Successivamente, il documento programmatico si sofferma a indicare le condizioni per l’erogazione delle prestazioni di teleriabilitazione, quali:
- l’inquadramento delle stesse nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), o nel Piano di Trattamento Individuale (PTI), o nel Progetto di Assistenza individuale (PAI);
- la prescrizione, l’esecuzione, il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la modifica, la sostituzione di prestazioni e/o servizi di valutazione, abilitazione e riabilitazione sono le attività dei professionisti sanitari che possono erogate a distanza per mezzo di sistemi digitali;
- una analisi delle esigenze dei pazienti coinvolti, valutando anche gli elementi territoriali di riferimento, l’ambiente sociale e familiare, durante le valutazioni multidisciplinari volte a definire o rivedere il PRI/PTI/PAI;
- una analisi circa la possibilità o meno del coinvolgimento attivo di un caregiver.
Chiaramente delineate, sono, altresì, le regole che presiedono all’erogazione dei servizi di teleriabilitazione.
Più esattamente, le strutture sanitarie pubbliche e private:
- possono erogare prestazioni di teleriabilitazione a carico del SSN solo se accreditate per quelle attività sanitarie. Per le strutture che erogano prestazioni in regime privatistico è comunque necessaria la relativa autorizzazione sanitaria;
- devono avvalersi di un servizio di ingegneria clinica e nel caso di utilizzo di hardware e/o software come dispositivi medici, il servizio deve verificare non solo “l’ordinaria” rispondenza alle normative di settore ma anche la piena compatibilità tra le tecnologie individuate e in contesto di inserimento;
- devono rispettare le varie norme in materia di sicurezza (anche in relazione al trattamento dei dati personali) e in conformità con la destinazione d’uso dei dispositivi medici, che devono rispondere a caratteristiche di efficacia e sicurezza;
- devono organizzare un piano di formazione finalizzato sia ad addestrare tutti i professionisti sanitari coinvolti nella teleriabilitazione e sia a standardizzare le metodiche di gestione;
- offrire una adesione informata da parte del paziente ai trattamenti di teleriabilitazione e sul trattamento dei propri dati, in conformità alle indicazioni delle norme vigenti in materia di responsabilità sanitaria e di protezione dei dati personali;
- rispettare le ordinarie disposizioni in materia di responsabilità sanitaria, sia sotto il profilo legislativo, sia sotto il profilo deontologico, con particolare attenzione al tema di una corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica;
- con riferimento alla remunerazione, devono seguire il sistema di tariffazione vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni svolte in presenza, ivi incluse le norme per l’eventuale compartecipazione alla spesa e in coerenza con quanto già previsto nei vari setting assistenziali, ossia ambulatoriali, in ADI e nelle RSA e nelle strutture extra ospedaliere di riabilitazione.
In conclusione, il documento attenzionato rappresenta sicuramente un altro passo importante, dopo le Linee guida sulla telemedicina dello scorso anno, per implementare l’attività sanitaria a distanza integrata e supportata dagli strumenti tecnologici.
Tuttavia, al fine di non vanificare gli sforzi raggiunti ed intervenire concretamente a disciplinare la materia, si auspica che le Regioni – per quanto di loro competenza – provvedano al più presto a darne attuazione.